Trib. Verona, sez. IV civ., sent. 16.10.2012
L'eccesso di velocità è giustificato se il conducente doveva recarsi in clinica per effettuare un intervento chirurgico urgente. Lo ha stabilito il Tribunale di Verona con la sentenza 16 ottobre 2012.
Il caso vedeva un medico pediatra, responsabile dell’assistenza neonatale presso una Casa di Cura, essere fermato da una pattuglia della Polizia Stradale mentre percorreva ed elevata velocità un tratto autostradale, spinto dalla necessità di raggiungere nel minor tempo possibile la predetta struttura sanitaria al fine di intervenire al parto con taglio cesareo che aveva dovuto essere eseguito, quella notte, su una paziente, al fine di evitare gravi rischi per la salute del nascituro.
Il Giudice di Pace aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa giustificatrice dello stato di necessità, ex art. 54 c.p., sulla base della considerazione che l’intervento dell'imputato non aveva riguardato una persona in pericolo di vita, non essendo risultato che la paziente fosse stata ricoverata con urgenza nella struttura sanitaria e che la stessa si era trovata in un luogo ove aveva potuto beneficiare delle cure del personale medico presente in loco.
Il Tribunale, con la sentenza in commento, ha invece evidenziato come l'intervento di parto cesareo dovesse essere considerato "urgente", stante le conseguenze pregiudizievoli per la salute del nascituro, dovute a problematiche di carattere respiratorio idonee a determinare gravi danni cerebrali. Come evidenziato dal giudice "A fronte di un simile quadro di fatto allora la valutazione sulla non punibilità della condotta di guida tenuta dal D. andava effettuata non solo con riguardo alle condizioni della partoriente ma anche e soprattutto con riguardo alla situazione del nascituro".
Continua il giudice territoriale: "In questa prospettiva deve allora evidenziarsi come, nelle circostanze sopra citate, la competenza specialistica del sanitario fosse stata indispensabile per garantire che il parto avvenisse senza rischi per il bambino e come essa non potesse essere fornita da nessun’altra delle figure professionali che erano coinvolte nell’intervento. La presenza di esse pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non poteva valere a scongiurare i margini di rischio per la salute del nascituro, oggettivamente insiti in quella operazione".
In definitiva, il pronto intervento dello specialista fu giustificato dalla necessità di fornire il proprio apporto, utile ad evitare una situazione, non altrimenti evitabile, di imminente pericolo di un grave danno alla persona dei due soggetti coinvolti nell’intervento.