domenica 17 febbraio 2013

Parcella dimezzata se causa equa riparazione non complessa

Applicabili i nuovi parametri perché si tratta di una liquidazione successiva all’entrata in vigore del decreto n. 140/2012 ma, vista la minima complessità della controversia, la parcella può essere dimezzata. E’ questa la decisione presa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 724/2013.
Il caso. All’origine del procedimento affrontato dalla Corte di Cassazione c’è la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale per l’eccessiva durata, 14 anni, di un giudizio amministrativo volto ad ottenere un diverso inquadramento di una dipendente del Ministero della Sanità. La Corte d’appello di Messina, per la lunghezza del processo, aveva riconosciuto una somma pari a 6mila euro. Somma ritenuta insufficiente dalla Cassazione, che ha ricalcolato il risarcimento in 7.150 euro.

Il giudizio di legittimità. Inoltre, la Suprema Corte, nell’affrontare anche la questione delle spese processuali e la relativa parcella da liquidare all’avvocato, ha affermato che al caso di specie devono essere applicati i nuovi parametri previsti dal d.m. n. 140/2012, visto che la liquidazione è successiva all’entrata in vigore di tale decreto. In particolare, «tenuto conto della Tabella A» - allegata al decreto citato - e, quindi, «dello scaglione di riferimento fino a euro 25mila, per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione», nonché, «trattandosi di causa avente ad oggetto l’indennizzo da irragionevole durata del processo», dunque di una controversia di minima complessità, il compenso può essere ridotto del 50%. In pratica, la somma spettante al legale è di euro 180 per la fase di studio, euro 112,50 per la fase introduttiva ed euro 213,25 per la fase decisoria, per un totale di 505,75 euro.

(Da avvocati.it del 14.2.2013)