Dal
1° gennaio di quest’anno se il contribuente ritiene di aver ricevuto
una cartella esattoriale “pazza” o comunque di subire un’azione
cautelare (ad es. ipoteca, fermo amministrativo) o esecutiva
(pignoramento mobiliare o immobiliare) infondata, egli potrà far
sospendere immediatamente gli effetti di tale azione con una semplice
istanza al concessionario della riscossione.
Inoltre, se entro duecentoventi (220) giorni dal deposito dell’istanza
il contribuente non dovesse ricevere alcuna risposta, il debito
tributario è da ritenersi annullato.
È questa in sintesi una delle novità più importanti previste dall’ultima legge di stabilità, la quale ha previsto un
nuovo strumento di difesa nei confronti del concessionario della
riscossione.
In pratica, la norma prevede che entro novanta giorni dalla notifica di
un qualsiasi atto da parte del concessionario, il contribuente possa
fermare tale azione con una semplice istanza.
Al fine di comprendere meglio la portata della norma, si consiglia di
leggere l’articolo 1, comma 537, della legge sopra indicata laddove
prevede espressamente che i “concessionari per la riscossione SONO
TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE ogni ulteriore iniziativa finalizzata
alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su
presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”.
A seguito del deposito della dichiarazione al concessionario, dunque,
quest’ultimo è tenuto ad avvisare entro dieci giorni l’ente competente –
che potrebbe essere, ad esempio, a seconda del debito, l’INPS per i
contributi previdenziali, l’Agenzia delle Entrate per i tributi, gli
enti locali per le sanzioni amministrative, etc… – il quale a sua volta
deve rispondere al contribuente entro sessanta giorni (comma 539).
Ovviamente, come già anticipato, la parte più importante della norma è
sicuramente quella che stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata
risposta dell’ente impositore.
Infatti, il comma 540 prevede che “trascorso inutilmente il termine di
duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del
debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite …
SONO ANNULLATE DI DIRITTO…”.
Alla luce di ciò, ci si può rendere conto della portata profondamente
innovativa di questa legge che senza dubbio modifica radicalmente il
rapporto tra cittadini e gli enti impositori, in quanto questi ultimi
sono costretti ora a valutare attentamente i rilievi effettuati e a
rispondere entro termini perentori, pena la cancellazione delle pretese
(indipendentemente dal fatto se esse siano legittime o meno).
Per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno un esempio.
Si pensi a un cittadino che ritenga erroneamente di aver ricevuto una
cartella “pazza”, perché convinto (sbagliando) che le imposte richieste
siano prescritte. Ebbene, nonostante il cittadino abbia sostanzialmente
effettuato un’istanza errata, essa produrrà comunque due conseguenze:
- la sospensione di qualsiasi azione del concessionario sino alla risposta dell’Agenzia delle Entrate al contribuente;
- eventualmente anche la cancellazione della cartella nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non riuscisse a rispondere entro duecentoventi giorni.
Pertanto, al fine di evitare situazioni patologiche, tutti gli uffici
sono chiamati a fare un notevole sforzo, il quale però è sicuramente
giustificato dalla finalità della norma volta a tutelare tutti quei
contribuenti vittime di azioni illegittime e che hanno necessità di
tutela immediata.
D’altronde, è bene far presente che prima di questa norma il
contribuente non aveva alcuna possibilità di fermare l’azione esecutiva
del concessionario se fondata su debiti tributari illegittimi (si veda
l’art. 57 del DPR 602/73) e quindi non poteva fare altro che chiedere il
risarcimento dei danni alla fine della procedura (art. 59 del DPR
602/73).
Ci si augura, dunque, che tutto ciò possa contribuire a migliorare i
rapporti tra il contribuente e il concessionario della riscossione.
(Da Altalex del 29.1.2013. Nota di Matteo Sances)