sabato 23 febbraio 2013

Scopertura RCA, paga Fondo di Garanzia

Se la polizza non viene onorata, in caso di sinistro
la compagnia fa valere la sospensione della garanzia
onerando l'impresa designata dal Fgvs

Quando l'assicurato non paga il premio Rc auto pattuito in un'unica soluzione oppure la sola prima rata, la scopertura assicurativa che si produce fra le parti non risulta opponibile al terzo danneggiato dal sinistro stradale e la garanzia della polizza rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato dal certificato o dal contrassegno esposto nel veicolo. Nel caso in cui invece non risulta pagata la seconda rata o quelle successive la sospensione della copertura è opponibile dalla compagnia ex articolo 1901, comma secondo, Cc al terzo danneggiato e scatta la responsabilità dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime sulla strada (Fgvs) come in ogni caso di veicolo sprovvisto di polizza. Lo ricorda la sentenza 4353/13, pubblicata il 21 febbraio dalla terza sezione civile della Cassazione.
Obiezioni irrilevanti
Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso della vittima di un incidente stradale avvenuto nel lontano 1995, con l'assicurazione del veicolo responsabile che risulta scaduta. Inconferenti le obiezioni sollevate dall'impresa designata dal fondo di garanzia, secondo cui in questo caso la scopertura assicurativa non risulterebbe: nella specie non è infatti applicabile "ratione temporis" l'articolo 283, primo comma, lettera b del codice delle assicurazioni (il decreto legislativo 209/05).
Polizza scaduta
Ecco allora come gli "ermellini" risolvono la questione: nei contratti Rc auto con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza; la scopertura è opponibile anche ai terzi danneggiati: una volta spirato il termine, il veicolo risulta sprovvisto di assicurazione. In soldoni: l'assicurazione del responsabile del sinistro è tenuta a risarcire il terzo danneggiato quando il sinistro si è verificato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del periodo indicato sul contrassegno, anche se non è stato pagato il premio per il periodo successivo. Nel caso specifico l'incidente è avvenuto oltre il termine e la moto responsabile del sinistro deve ritenersi sprovvista di assicurazione: in applicazione dell'articolo 19, primo comma, della legge 990/69, applicabile "ratione temporis", il risarcimento dei danni da circolazione stradale deve essere posto a carico dell'impresa designata dal Fgvs e nei confronti di quest'ultima deve essere esercitata l'azione per il risarcimento dei danni.

Dario Ferrara (da cassazione.net)