sabato 2 febbraio 2013

Quando la colpa lieve del medico non è penalmente rilevante

Se il medico si rende responsabile di una 'colpa lieve' nell'esercizio della sua attività, pur avendo rispettato quanto previsto dalle linee guida, tale atto non avrà rilevanza penale.

Il principio è stato stabilito da una sentenza della IV sezione penale della Corte di Cassazione, e riprende quanto sancito dal decreto Balduzzi.

La sentenza è chiara: non ha più rilevanza penale la condotta medica connotata da colpa lieve, che si collochi "all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica".

La questione sottoposta alla suprema Corte era se l'articolo 3 della legge 189/2012 (dal titolo 'responsabilita' professionale dell'esercente le professioni sanitarie’) abbia determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose "commesse dagli esercenti le professioni sanitarie".

La riposta è stata affermativa. Così i giudici, in applicazione del principio, hanno annullato con rinvio la condanna per omicidio colposo di un chirurgo che nell'esecuzione di un intervento di ernia al disco, aveva leso dei vasi sanguigni provocando una emorragia letale per il paziente. Al giudice di merito è stato chiesto di riesaminare il caso per determinare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate relative "all'atto chirurgico in questione", se l'intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati dalle direttive e, in caso affermativo, se nell'esecuzione dell'intervento vi sia stata colpa lieve o grave.


(Da avvocati.it dell’1.2.2013)