venerdì 8 febbraio 2013

No sospensione feriale per reclamo nel sequestro conservativo

Trib. Torino, sez. III civ., ordinanza 6.11.2012



Il reclamo in materia di sequestro conservativo rientra tra i procedimenti di natura cautelare, con conseguente inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

Questa la ragione sulla quale il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto da un Condominio, in persona del proprio amministratore, avverso l’ordinanza con la quale era stato revocato il sequestro conservativo, già autorizzato, sul patrimonio di due soggetti. Questi ultimi, all’udienza fissata per l’instaurazione del contraddittorio, per il tramite del proprio difensore, avevano eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del reclamo poiché proposto oltre il termine di giorni 15, statuiti dal I comma dell’art. 669 terdecies c.p.c., e decorrenti “dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore”.

L’ordinanza reclamata veniva comunicata ad entrambe le parti in data 3 agosto 2012 a mezzo P.E.C., mentre il reclamo veniva depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino soltanto in data 26 settembre 2012 e, dunque, tardivamente.

Ai termini processuali che subiscono la sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, fanno peraltro eccezione, ex art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, i procedimenti cautelari, sui quali viene ricompreso anche il reclamo avverso il sequestro conservativo, così come confermato dalla giurisprudenza (cfr. in tal senso Tribunale Roma, sez. VII, 7 dicembre 2006).

In attuazione del disposto di cui al II comma dell’art. 669-septies, a norma del quale “se l’ordinanza di incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare”, ed in conformità dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012, il Tribunale ha condannato il Condominio al rimborso delle spese processuali del procedimento in favore delle parti resistenti.


(Da Altalex del 17.1.2013. Nota di Laura Biarella)