giovedì 31 gennaio 2013

Niente sgravi per chi versa stipendi sotto il minimo sindacale

Cass. Sez. Lavoro n. 1571del 23.1.2013

Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Cadenzare, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda della società F.lli Osso, proposta nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto la condanna di detto istituto al pagamento della somma di Euro 290.809,35 a titolo di differenza tra i contributi versati nei periodo 1 gennaio 1984/31 dicembre 1992 e quanto effettivamente dovuto in applicazione del beneficio degli sgravi fiscali.
La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, fondava il proprio decisum sul rilievo che non era di ostacolo alla fruizione dei benefici degli sgravi fiscali la circostanza che non fosse stata corrisposi, a ai dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. A tal fine, secondo la Corte territoriale, era sufficiente che la retribuzione riportata nei libri paga fosse adeguata ai contratti collettivi o la contribuzione previdenziale adeguata ai minimi tariffari.
Avverso questa sentenza l'INPS ricorre in cassazione sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso la società intimata che deposita, altresì, memoria con contestuale nomina di nuovo difensore.
Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevata la nullità della procura, apposta a margine della memoria ex art. 378 c.p.c., depositata per la società resistente, con la quale risulta conferito mandato, nel presente grado del giudizio pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione, all'avv.to Nicola Piluso.
Infatti è giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di cassazione il nuovo testo dell'art. 83 c.p.c., - secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi, dal ricorso o dal controricorso - si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45, (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data - quale è il presente - se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e ai controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 83, comma 2 (vecchio testo) (V. Cass. 26 marzo 2010 n. 7241, Cass. 28 luglio 2010 n..17604 e Cass. 2 febbraio 2012 n. 4476).
Passando all'esame del ricorso rileva il Collegio che con l'unico motivo di censura, il quale si conclude con la formulazione del quesito previsto dall'art. 366 bis c.p.c., l'INPS, deduce violazione del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 4, comma 20, convertito in L. 11 novembre 1983, n. 638, del D.L. 3 luglio 1986, n. 328, art. 3, comma 1, convertito in L. 31 luglio 1986, n. 440, del D.L. 30 settembre 1987, n. 335, art. 1, comma 2, convertito in L. 29 febbraio 1988, n. 48, e del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 6, comma 9, convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389.
Assume l'INPS al riguardo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte del merito, il datore di lavoro per potere usufruire dei benefici dello sgravio totale e della fiscalizzazione degli oneri sociali, oltre a denunciare all'INPS retribuzioni non inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi, ha anche l'onere di corrispondere effettivamente ai propri dipendenti tali retribuzioni.
La censura, alla luce della giurisprudenza più recente di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dare continuità giuridica, è fondata.
Deve, infatti, orami considerarsi consolidato l'orientamento secondo il quale il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 6, comma 9, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, prevede la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri, sociali e agli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orar o giornate di favore inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime (per tutte v, Cass. 4 aprile 2011 n.7647 e giurisprudenza ivi richiamata per la quali la sanzione della decadenza opera comunque ove risulti la mancata concreta (Ndr: testo originale non comprensibile) del trattamento economico corrispondente a quello denunciato.
Risulta, pertanto, confermata la precedente asserzione di questa Corto in base alla quale il D.L. n. 32 8 del 1986, convertito in L. n. 440 del 1986, nel fissare nuove misure per la riduzione contributiva prevista da precedenti disposizioni, ha recepito le condizioni previste o richiamate dal La precedente normativa per poter usufruire della detta riduzione, e in particolare la condizione che lo imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali e provinciali, (L. n. 782 del 1980, art. 1, D.L. n. 91 del 1982, art. 2, cit., D.L. n. 463 del 1983, art. 4, cit.); con la conseguenza che l'ulteriore condizione, di tipo negativo, autonomamente prevista dal detto D.L. n. 328 del 1986, art. 3, e cioè non essere state denunciate retribuzioni inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi, non sostituisce, bensì semplicemente integra la indicata condizione positiva, che rimane sempre necessaria, con la conseguenza che i benefici in questione devono essere esclusi. per quello imprese che, pur avendo denunciate retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi, abbiano effettivamente corrisposto retribuzioni inferiori (Cass. 26 luglio 2001 n. 10253).
Di converso è rimasta isolata La contraria pronuncia secondo cui, alla stregua della disciplina degli sgravi contributivi di cui al D.L. n. 328 del 1986, convertito con modificazioni nella L. n. 440 del 1986, la condizione ostativa al godimento dei benefici prevista dall'art. 3, lett. c), dello stesso D.L. sussiste unicamente per i lavoratori denunciali con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contrarti collettivi con conseguente irrilevanza della circostanza che i dipendenti, pur denunciati con retribuzioni non inferiori a quello contrattuali, siano di fatto retribuiti in misura inferiore (Cass. 16 maggio 2002 n. 7134).
Alla stregua delle esposte considerazioni la sentenza impugnata, che non si e adeguata al principio di diritto sopra richiamato, va, quindi, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello indicata in dispositivo che si adeguerà al detto principio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

(Da diritto.it)