TAR Palermo Sez. III, Sent. n. 751 del 12.4.2012
Esiste il carattere quantomeno connotato da colpa grave dell’operato della civica Amministrazione ma la domanda di riparazione del pregiudizio da mancata adozione del provvedimento previsto dalla legge va rigettata sotto il profilo della mancata prova del danno non osta alla astratta ammissibilità della pretesa azione per danno da ritardo la circostanza che soltanto con l’art. 2 della l.r. n. 5 del 2011 - successiva ai fatti di causa - il legislatore abbia riconosciuto la risarcibilità del danno da ritardata conclusione del procedimento amministrativo.
Sul punto va ritenuto, in linea con l’impostazione del Giudice d’appello (cfr. C.g.a., sez. giur., n. 1368/2010), che la risarcibilità del danno derivante dal superamento del termine di conclusione del procedimento costituisse espressione di un principio già vivente nell’ordinamento, financo anteriormente all’emanazione, in sede statale, dell’art. 2-bis della l. n. 241 del 1990, come introdotto dall’art. 7, comma 1 della l. n. 69 del 2009.
Né, ancora, alla pretesa riparazione del pregiudizio subito, ove sussistenti i presupposti, può considerarsi ostativo l’avvenuto accertamento giurisdizionale dell’obbligo della civica Amministrazione resistente di provvedere sull’istanza avanzata dalla ricorrente Società (cfr. dec. C.g.a., sez. giur. n. 185/08), e ciò poiché non risulta che detta azione sia stata accompagnata dalla correlativa domanda riparatoria (quantomeno sulla stessa nulla è stato pronunciato).
Passaggio tratto dalla sentenza numero 751 del 12 aprile 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo:
Poiché l’assenza di tali documenti è stata ritenuta - dal commissario ad acta nominato dalla Regione Siciliana per la definizione del procedimento-, l’unica causa impeditiva della formulazione della proposta di deliberazione, è da quest’ultima data che la condotta dell’Amministrazione va considerata illecita, e ciò in ragione dell’assenza di giustificazioni - peraltro neppure fornite nel corso del giudizio - che potessero legittimare l’ulteriore inerzia del Comune, il quale, come è noto, avrebbe dovuto adottare la deliberazione nel termine di legge (cfr. art. 14 l.r. n. 71 del 1978).
In tal senso, infatti, non può ritenersi scriminante della colpevolezza dell’apparato comunale la circostanza che non fosse acclarata l’esatta superficie dell’area interessata al piano, da una parte poiché nessun riferimento a tale incombenza faceva riferimento la precedente nota del commissario ad acta, dall’altra, in ragione del fatto che l’applicazione di elementari parametri di diligenza - e anche di buona fede - avrebbero dovuto condurre il competente ufficio comunale a superare tale specifico aspetto connotato da asserita (sopravvenuta) essenzialità per l’economia complessiva del procedimento mediante specifici ed altrettanto elementari accertamenti diretti che avrebbe dovuto svolgere.
Ma ciò che è importante è che tale elemento non impediva la conclusione del procedimento in questione, dovendo l’unità incaricata di funzioni dirigenziali (cfr. art. 2, comma 3, l.r. n. 23/98 – artt. 8 e 11 CCNL 31.3.1999) preposta alla responsabilità gestionale dell’ufficio trasmettere, comunque, la relativa proposta di deliberazione al Consiglio comunale per il successivo provvedimento di competenza (non importa come nel merito).
Ne deriva, sotto tale profilo, il carattere quantomeno connotato da colpa grave dell’operato della civica Amministrazione.
Le suddette considerazioni non possono che indurre a ritenere prive di pregio le argomentazioni svolte dal Comune circa la sussistenza di specifici fatti estintivi degli elementi di illiceità della condotta.
Ciò detto, la domanda di riparazione del pregiudizio da mancata adozione del provvedimento previsto dalla legge va rigettata sotto il profilo della mancata prova del danno asseritamente patito dalla ricorrente società.
La complessiva mancanza di prova del pregiudizio sofferto per il mero ritardo dell’Amministrazione rende, anche per questa parte, la domanda risarcitoria infondata.
Ciò che manca nell’articolazione della domanda di parte ricorrente è l’allegazione del pregiudizio direttamente riconducibile al ritardo dell’Amministrazione nel provvedere, ossia il pregiudizio derivante dall’incertezza quale effetto diretto dell’inerzia degli uffici comunali - e del consiglio comunale -in termini di nocumento correlato al fattore tempo, il quale «costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica [..] (cfr. C.g.a., cit.).
A ben vedere, l’addotto nocumento espressione del decremento di valore degli immobili oggetto del proposto piano di lottizzazione è del tutto estraneo al mero ritardo dell’Amministrazione nel pronunciarsi sull’istanza di approvazione dello stesso, rilevando esso, ad avviso del Collegio, con riferimento all’elisione dell’interesse pretensivo alla base dell’istanza della BP Costruzioni s.r.l.
Nessun riferimento è dato scorgere, agli atti di causa, ad un pregiudizio, ad esempio, derivante dall’immobilizzazione di risorse nelle more di una risposta della pubblica amministrazione,questo sì teoricamente riconducibile alla stasi procedimentale.
Ne deriva il difetto di prova del danno.
Sonia Lazzini (da diritto.it del 24.1.2013)