Tribunale Catanzaro, sez. I civile, decreto 14.11.2012
La Sez. I civ. del Tribunale di Catanzaro con decreto 14 novembre 2012 sostiene l'inammissibilità della trascrizione della domanda giudiziale di usucapione in considerazione del fatto che le ipotesi che prevedono la trascrizione delle domande giudiziali e consentono l'opponibilità degli effetti degli atti e delle sentenze nei confronti dei terzi sono tassative, non solo nel senso che dalla trascrizione derivano soltanto gli effetti espressamente previsti dalla legge, ma anche e soprattutto nel senso che tali effetti sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunce specificamente indicati nelle norme stesse.
Secondo lo stesso giudice di Catanzaro la trascrizione non può nemmeno giustificarsi per una finalità informativa verso i terzi, difatti nel caso dell’usucapione, l’eventuale acquirente dal convenuto nel giudizio di usucapione non ha bisogno di consultare i registri immobiliari per sapere che esiste una situazione controversa, poiché è sufficiente l’osservazione della realtà concreta per appurare l’esistenza di un soggetto che esercita sul bene una signoria di fatto palesemente incompatibile con il diritto vantato dall’alienante.
(Estratto da Altalex del 28.12. Nota di Michele Iaselli)