Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. 21249 del 29.11.2013
Massima
Nella assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali (d.P.R. 1165/1965) l’indennizzabilità non consegue alla mera circostanza che l’infortunio sia avvenuto durante e nel luogo di esecuzione del lavoro, in quanto è necessario, quale ulteriore requisito, che tra l’attività di lavoro e l’infortunio sussista un preciso e concreto nesso di derivazione eziologia.
Ciò vale anche per quanto concerne il c.d. infortunio in itinere (art. 12 d.lgs. 38/2000) per la cui indennizzabilità occorre l’accertamento della sussistenza di un nesso causale tra evento e attività lavorativa.
(Da diritto.it del 17.1.2013)