martedì 22 gennaio 2013

Molestie a neoassunta: scatta il risarcimento danni

Le molestie fisiche e verbali hanno effetti lesivi per la dignità della lavoratrice. Tale comportamento non è adeguato né giustificabile, soprattutto per chi si trova in una posizione gerarchicamente superiore. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22659/2012.
Il caso. Sulla base della testimonianza diretta della vittima delle molestie, nonché di quella di alcuni suoi colleghi, viene condannato a risarcirle il danno il suo superiore gerarchico. Vari episodi di molestia, come apprezzamenti pesanti, gesti a sfondo violento e sessuale, hanno leso la sfera morale della lavoratrice, per il pregiudizio conseguente al discredito così causato nell’ambiente lavorativo. Le spettano quindi 3mila euro di risarcimento. Dopo la conferma in secondo grado della sentenza, il condannato ricorre per cassazione, lamentando che nella richiesta di risarcimento non erano state allegate specificamente le esatte modalità spazio temporali in cui il singolo atto di molestia era stato posto in essere, con invece una sua generale indicazione. Inoltre non ritiene provate le circostanze di fatto, poste alla base della liquidazione del danno morale.
Il giudizio di legittimità. Tali questioni vengono giudicate inammissibili dalla S.C., perché poste in maniera generica. Non viene contestato«specificamente l’impianto motivazionale, non indicando le lacune dei vizi logici atti ad evidenziarne la inidoneità a sorreggere il decisum». Peraltro il giudice di merito ha motivato adeguatamente la propria decisione, seguendo idonei criteri logici.

(Da avvocati.it del 22.1.2013)