Cass. Pen., sez. III, sent. 22.11.2012 n° 45704
Il superamento dei limiti massimi non è, di per sé, indizio di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 22 novembre 2012, n. 45704.
Il Tribunale dei minorenni di Messina condannava un minorenne, in concorso con un'altra persona di maggiore età, per il reato di illecita coltivazione di sostanza stupefacente (del tipo marijuana) e di illecita detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente (del tipo hashish), sulla scorta dell'art. 73, D.P.R. 309/1990. Nella fattispecie l’hashish rinvenuto era suddiviso in tre piccole dosi e, posizionati accanto allo stupefacente, vi erano alcuni oggetti univocamente destinati al confezionamento dello stupefacente (bilancino di precisione, coltellini intrisi di sostanza stupefacente; taglierini e rotolo di carta adesiva notoriamente adoperata per il frazionamento in dosi da smerciare).
A conferma di quanto assunto dai giudici di merito, gli ermellini affermano che, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, il solo dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma 1-bis, lett. a), D.P.R. n. 309/90, non può valere ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, è comunque rimessa al giudice una valutazione globale del fatto sottoposto al suo esame, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, che consenta di escludere - al di là di ogni ragionevole dubbio - una finalità esclusivamente personale della detenzione in relazione alle modalità di presentazione ed alle altre circostanze dell'azione sono tali da escludere.
In altre parole, dalla circostanza del superamento dei predetti limiti non si può ricavare, per via meramente presuntiva, che la sostanza de qua non sia detenuta a fini esclusivamente personali, ma anche a fini di spaccio, dovendo prendere in considerazione anche un quid pluris, rappresentato sia dalle modalità di presentazione della sostanza che dalle altre circostanze dell’azione.
(Da Altalex del 7.12.2012. Nota di Simone Marani)