Cass. Civ., sez. tributaria, sent. 14.12.2012 n° 23052
Nonostante il mercato della telefonia sia privatizzato e liberalizzato, l’attività di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, anche se caratterizzata da una maggiore libertà rispetto alla precedente normativa, è assoggettata ad un regime autorizzatorio da parte della pubblica amministrazione.
Secondo la Cassazione, sez. tributaria, con la sentenza 14 dicembre 2012, n. 23052 il contratto di abbonamento va a sostituirsi alla licenza di stazione radio; il regime autorizzatio giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa che deve essere pagata.
Sulla questione vi erano, da parecchio tempo, “pareri contrastanti”; infatti l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 18 gennaio 2012 n. 9/E aveva ribadito l’obbligatorietà del pagamento della tassa per tutti (privati ed enti pubblici non statali) ex art. 21 tariffa allegata al DPR n. 641/1972, mentre la giurisprudenza (cfr. sentenze: Comm. Trib. reg. Veneto 2 aprile 2012, n. 2; Comm. Trib. reg. Veneto 10 gennaio 2011, n. 5; Comm. Trib. Perugina 15 febbraio 2011, n. 37) ha riconosciuto che con l’entrata in vigore del codice delle telecomunicazioni la tassa di concessione governativa non era più prevista, definendo la stessa come illegittima ed anacronistica in un mercato oggetto di privatizzazione e liberalizzazione.
Con la sentenza in commento i giudici della Corte hanno definitivamente risolto la querelle sancendo la legittimità della TCG – tassa concessione governativa –.
Nella decisione de qua si legge testualmente che “Non rileva l'argomentazione dei controricorrenti, secondo cui il citato art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche riguarderebbe soltanto gli impianti radioelettrici e non gli apparecchi di telefonia mobile, che non costituiscono un impianto radioelettrico. Invero tale articolo ha riprodotto esattamente il contenuto normativo dell'abrogato D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, che costituiva in precedenza il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile…. La delineata interpretazione del quadro normativo di riferimento trova conferma nel disposto della L. finanziaria n. 244 del 2007, art. 1, comma 203, che. intervenuta successivamente alla ritenuta abrogazione dell'art. 21 della tariffa per effetto del disposto del D.Lgs. n. 159 del 2003, art. 268, ha esteso ai non udenti l'esenzione dalla tassa di concessione governativa già prevista dallo stesso art. 21 per invalidi e non vedenti, restando così dimostrata la persistente vigenza di tale disposizione tariffaria anche dopo l'abrogazione del D.P.R. n. 196 del 1973, art. 318”.
(Da Altalex del 10.1.2013. Nota di Manuela Rinaldi)