In tema di procedimento tributario, la notifica da parte del contribuente dell'atto di impugnazione - nel caso di specie dell'appello - presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate non territorialmente competente, perchè diverso da quello che aveva emesso l'atto impositivo, non comporta nè nullità nè decadenza dell'impugnazione.
A tale conclusione si giunge sia per il carattere unitario della stessa Agenzia delle entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia, infine, per il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato (cfr. Cass. Civ. sez. tributaria, sent. 17.12.2008 n° 29465).
(Massimario.it - 4/2012)