Responsabile penalmente per il "tentativo" di trarre in inganno la compagnia telefonica
L'utente che esibisce al personale addetto false ricevute di pagamenti delle bollette telefoniche è responsabile del reato di tentata truffa nei confronti della compagnia telefonica.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 2730 del 23 gennaio 2012, ha accolto il ricorso del PM contro un'utente che ha provato a truffare la Telecom esibendo ricevute di pagamento di bollette telefoniche artefatte.
La seconda sezione penale non ha ritenuto corretto il giudizio della Corte di merito secondo cui il fatto non sussisteva, perché, nella specie, la falsa rappresentazione dell'avvenuto pagamento della morosità pregressa (presupposto indispensabile per continuare a fruire del servizio telefonico) effettuata tramite la presentazione al personale competente delle ricevute contraffatte, presentava "all'evidenza l'attitudine a far conseguire detto vantaggio patrimoniale e quindi a determinare l'evento del reato di truffa, sicché deve considerarsi integrato il requisito dell'idoneità degli atti. E poiché, non potendo essere fine a sé stessa, la simulazione non può avere altro scopo che quello fraudolento, secondo quanto impone di ritenere la comune esperienza, risulta integrato anche il requisito dell'univocità degli atti, che sono tali quando, considerati in sé medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza rivelino, secondo l'id quod plerunque accidit, l'intenzione dell'agente". Così, al riguardo, la Corte di legittimità ha osservato che il danno patrimoniale per la vittima e il vantaggio per il truffatore potevano consistere, alternativamente o cumulativamente, nella prosecuzione dell'erogazione di un servizio che altrimenti si sarebbe dovuto sospendere per mora del cliente e nell'archiviazione della pratica di riscossione delle bollette insolute. Ora la parola al Tribunale di Catanzaro per una nuova analisi del caso.
Vanessa R. (da telediritto.it del 24.1.2012)