mercoledì 25 gennaio 2012

Novità per il rilascio dei certificati comunali

Dall'Ufficio Stampa del Comune di Giarre riceviamo e pubblichiamo:



CERTIFICATI COMUNALI

            Cambiano le regole per il rilascio dei certificati. L’assessore ai Servizi Demografici, Giuseppe Cavallaro, rende note alcune modifiche salienti sui certificati comunali, già in vigore a partire dal 1 gennaio 2012.
           
            CERTIFICATI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI

            Sui certificati, innanzitutto è presente la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.           
                       
            - Non si potrà più autocertificare la proroga della validità dei certificati presentati alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.
            - È disposto l’obbligo di acquisire d’ufficio non più certificati, ma le notizie atte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, comprese quelle relative alla regolare contributiva.
(Se ad esempio l’INPS richiedeva uno stato di famiglia al cittadino, era il cittadino a procurarsi il certificato, ora non più, il cittadino produrrà una dichiarazione sostitutiva di certificazione nel quale attesterà il suo stato di famiglia, sarà poi l’INPS che provvederà a verificare le dichiarazioni presentate)
RISCHIO PER IL CITTADINO: procedimento penale se dichiara il falso
I certificati e gli atti di notorietà, non potendo essere rilasciati per uso di altra Pubblica Amministrazione, dovranno quindi essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive (non più una facoltà per il cittadino ma un obbligo).
A seguito delle modifiche al DPR 445/200 art. 15 Legge 12/11/2011 n. 183 in vigore dal 01/01/2012 art.40: le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46/47.
            Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena nullità, la dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità e fatti non soggetti a modificazione (es. nascita, decesso) hanno validità illimitata.

Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi (6) dalla data di rilascio (se disposizioni di legge non prevedono altra scadenza).
COSTITUISCE VIOLAZIONE DEI DOVERI DI UFFICIO LA MANCATA ACCETTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETA’ RESE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12/11/2011 N. 183
Non vengono modificate le norme relative all’imposta di bollo e diritti di segreteria, e le esenzioni valgono per tutto ciò che non è “certificazione”, come le autentiche di firme e le copie conformi.
SINTESI:
            il cittadino ha diritto a richiedere ed avere i certificati dalle amministrazioni certificanti, questi verranno rilasciati in BOLLO  ed avranno la dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
            Il cittadino potrà avvalersi comunque di certificazioni e delle relative esenzioni previste per usi non contemplati nella nuova dissezione di legge (tabella B  DPR 642 26/10/1972) ovvero:
1) I certificati da produrre agli uffici giudiziari (non sono soggetti al DPR 445/2000): ADOZIONE, DIVORZIO, SEPARAZIONE, PROCESSO PENALE ECC. e rientrano nella precedente tabella B per le esenzioni.
2) I certificati da produrre a PRIVATI per cui le norme prevedono già delle esenzioni: ASSOCIAZIONI ONLUS, ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE AL CONI, DATORI DI LAVORO, BORSE DI STUDIO PRESSO ENTI PRIVATI, CERTIFICATI USO SUCCESSIONE PER NOTAI O ISTITUTI DI CREDITO (tabella B  DPR 642 26/10/1972)
          l’imposta di bollo è pari a 14.62 euro.