Riceviamo e pubblichiamo dall’Avv. Carla Pappalardo, consigliere dell’Ordine:
L'art. 14 della Legge 22 dicembre 2011, n. 212 ha modificato quanto previsto dall'art. 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Manovra di novembre).
Di seguito il nuovo testo dell’art. 26 (in grassetto le modifiche e tra parentesi quadra il testo previgente):
1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello [da oltre due anni prima] da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, [la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2], le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. [Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1]. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
3. [Nei casi di cui al comma 2] Nei casi di cui al comma 1 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto”.
ATTENZIONE QUINDI, non è più previsto l'avviso da parte della cancelleria, ma l'istanza dovrà essere presentata dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, entro il termine perentorio di 6 mesi a decorrere dal 1/1/2012.
Segnalo che il DL è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (22 dicembre 2011, n. 297). Ovviamente non è escluso che in sede di conversione in legge possa essere ulteriormente modificato.
Carla Pappalardo