E' pur sempre un "fatto illecito", anche nel condominio, il superamento delle soglie minime di rumorosità stabilite dalla normativa antirumore del 1997, anche nel caso in cui lo sforamento della soglia massima consentita non superi il decibel. A sottolinearlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26898/2011.
Il caso. Ad una signora, infastidita dall'ascensore installato nel condominio dove abitava che soprattutto di notte la svegliava con l'apertura e chiusura delle porte, dopo la totale vittoria in primo grado, veniva negato in appello sia il diritto al risarcimento dei danni patiti che quello ad ottenere l'esecuzione di lavori "diretti a contenere la rumorosità dell'impianto". Secondo la Corte d'Appello, i limiti di accettabilità erano superati solo per 0,8 decibel e pertanto il lieve sforamento "non era di per sé sufficiente ad integrare l'intollerabilità dei rumori, anche in considerazione del fatto che gli stessi erano discontinui e rari in periodo notturno e che la signora era risultata essere un soggetto particolarmente sensibile ai rumori". Inoltre, secondo i giudici di seconde cure, la donna avrebbe fatto meglio a "valutare, all'epoca dell'acquisto dell' appartamento, le condizioni acustiche dell'impianto e delle mura dell'immobile". Di diverso avviso è la Cassazione.
Il giudizio di legittimità. Secondo la Suprema Corte, nemmeno "il contenimento delle emissioni, di qualsiasi genere, entro i livelli massimi fissati dalle normative di tutela ambientale e nell'interesse della collettività, costituisce circostanza sufficiente ad escludere in concreto l'intollerabilità dei rumori", pertanto, e a maggior ragione, "deve ritenersi senz'altro illecito, per converso, il superamento di detti livelli, da assumersi quali criteri minimali di partenza ai fini del giudizio di tollerabilità. La diretta ed immediata esposizione, per motivi di vicinanza, alle fonti di emissione acustica, ove queste siano normativamente fissate, giustifica in ogni caso il vicino a chiedere la tutela inibitoria e risarcitoria".
(Da Avvocati.it del 23.1.2012)