venerdì 27 gennaio 2012

Immobile in usufrutto, nudo proprietario non paga spese condominiali

In tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario e usufruttuario dell’unità abitativa, è il secondo a dover pagare le spese condominiali. Infatti, il nudo proprietario non è obbligato neanche in via solidale o sussidiaria. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26831/2011.
Il caso. Un condominio otteneva un decreto ingiuntivo del Giudice di pace per oneri condominiali. L’intimata, però, si opponeva, sostenendo di non essere tenuta al pagamento, in quanto nuda proprietaria dell’appartamento condominiale. Il Giudice di pace, pronunciandosi sul giudizio instaurato a seguito dell’opposizione, revocava il decreto e condannava l’usufruttuaria, trattandosi dell’unico soggetto obbligato. La sentenza veniva, quindi, impugnata per cassazione dal condominio.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte, pur non potendo pronunciarsi compiutamente sulle sentenze del giudice di pace emesse secondo equità e di valore contenuto, precisa comunque che l’esistenza di diritti reali o personali di godimento sulla singola unità immobiliare non è affatto irrilevante in relazione ai rapporti tra proprietario e condominio. E in proposito richiama le norme che attribuiscono poteri di intervento in assemblea e di voto, tanto al conduttore quanto all’usufruttuario, in misura diversa. Infine, relativamente alla ripartizione delle spese condominiali, il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via solidale o sussidiaria, al pagamento delle spese condominiali.

(Da avvocati.it del 27.1.2012)