Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non supera euro mille.
E' questa una delle novità contenute nel Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2011, n. 297) recante "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile".
In sostanza viene raddoppiato il precedente limite di 516,46 euro e viene anche previsto che spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possano superare il valore della domanda.
Il provvedimento prevede inoltre disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento atte a dare una risposta urgente per fronteggiare le situazioni di crisi di piccole imprese e famiglie a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali, offrendo loro "la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi".
Viene introdotto per la prima volta in Italia un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindebitato anche in prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall’attività di recupero forzoso dei crediti. E’ previsto un intervento limitato dell’autorità giudiziaria (che si limita ad omologare l’accordo raggiunto tra debitore e creditore) e diventa decisivo il ruolo svolto dagli organismi di composizione della crisi.
In materia di mediazione sono previste alcune correzioni volte a potenziarne l'utilizzo.
E' prevista infine una proroga di un anno per i magistrati onorari in servizio.
(Da Altalex del 23.12.2011)
E' questa una delle novità contenute nel Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2011, n. 297) recante "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile".
In sostanza viene raddoppiato il precedente limite di 516,46 euro e viene anche previsto che spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possano superare il valore della domanda.
Il provvedimento prevede inoltre disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento atte a dare una risposta urgente per fronteggiare le situazioni di crisi di piccole imprese e famiglie a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali, offrendo loro "la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi".
Viene introdotto per la prima volta in Italia un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindebitato anche in prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall’attività di recupero forzoso dei crediti. E’ previsto un intervento limitato dell’autorità giudiziaria (che si limita ad omologare l’accordo raggiunto tra debitore e creditore) e diventa decisivo il ruolo svolto dagli organismi di composizione della crisi.
In materia di mediazione sono previste alcune correzioni volte a potenziarne l'utilizzo.
E' prevista infine una proroga di un anno per i magistrati onorari in servizio.
(Da Altalex del 23.12.2011)