La materia in questione è quella, ben collaudata, del consenso al prelievo ematico giustificato da protocolli medici di pronto soccorso. Essa si connota per una giurisprudenza piuttosto stabile, con interventi frequenti della Suprema Corte, rivolti, per massima parte, a conferire fondatezza agli assunti di utilizzabilità delle analisi ematiche.
Di conseguenza, per altro verso, l’argomento appare a fisionomia appena ombreggiata, tuttora in fieri, negli opposti aspetti, di rado integrati, della inutilizzabilità del prelievo.
La sentenza del Tribunale di Forlì contribuisce a tratteggiarne taluni ignoti contorni. Lo fa ripercorrendo molta dell’anatomia rilevante sul tema e, infine, identificando la genesi dell’impulso al prelievo ematico in un atto di polizia giudiziaria, unicamente finalizzato «ad esigenze di formazione della prova».
Nella fattispecie, la richiesta da parte della Polizia alla direzione del Pronto Soccorso avviene alle ore 2.35 del 25 settembre 2009, e da essa sola sembra scaturire l’interna richiesta del test di screening dell’alcool etilico, avanzata alle ore 3.46 –dunque solo conseguentemente alla richiesta della Polizia- con referto prodotto alle ore 4.15.
Come altrove osservato, la polizia giudiziaria non avanza una richiesta di prelievo ma richiede soltanto di eseguire un accertamento su un reperto già prelevato a fini esclusivamente sanitari, in relazione al quale non si pone più alcun profilo di limitazione della libertà personale.
La corretta sequenza, pertanto, dovrebbe essere la seguente: richiesta da parte del personale medico, solitamente di pronto soccorso, per fini esclusivamente sanitari, successivo prelievo e conclusivo referto sanitario, infine richiesta della P.G. In tal modo il referto entra nel processo quale documento in senso stretto ex art. 234 c.p.p.
Per dirla altrimenti, la richiesta della P.G. doveva essere a valle non a monte dell’iter sanitario. L’ordine inverso delle fasi protocollari ingenera il «ragionevole dubbio che il prelievo sia stato effettuato esclusivamente a seguito di richiesta della p.g. procedente».
Correttamente, il Giudice decide per l’inutilizzabilità del prelievo ex art. 191 c.p.p. e, stante la presenza di un solo elemento sintomatico, non tipico dell’assunzione alcoolica, ma peculiare di molteplici svariate patologie, assolve l’imputato.
(Da Altalex del 19.1.2012. Nota di Filippo Baravelli)