Gli immigrati irregolari che, prima del 15 luglio 2009, data del varo delle norme più restrittive, convivevano con parenti italiani entro il quarto grado, compreso il caso di nipotini con pochi mesi di vita, non possono essere espulsi dall’Italia. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25963/2011.
Il caso. A giovarsi di questo verdetto è stato un sudamericano senza documenti che viveva a Milano con la sorella sposata a un italiano, dal quale aveva appena avuto una figlioletta, che all’epoca dei fatti, aveva solo 7 mesi. Tale circostanza anagrafica è riuscita lo stesso a fermare il rimpatrio dello zio.
Il giudizio di legittimità. Infatti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della Prefettura di Milano, secondo cui la convivenza con un parente minorenne, seppure compreso entro la cerchia del quarto grado, non facesse scattare la condizioni di "inespellibilità". Dal 2009 la legge sull'immigrazione vieta di espellere i clandestini solo se conviventi con parenti italiani entro il secondo grado. Tuttavia, per coloro che sono destinatari di foglio di via antecedente al 'giro di vite', secondo i giudici di legittimità, non c’è alcun bisogno di dimostrare che la permanenza dello zio clandestino in Italia risponda all'interesse affettivo o materiale del nipotino.
(Da avvocati.it del 9.1.2012)