A conferma di quanto già anticipato su AGANews del 9.12.2011, pubblichiamo il testo della legge n. 218 del 29.12.2011, relativa alla modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 c.p.c. in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.
La legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5.1.2012, entrerà in vigore dal prossimo 20 gennaio 2012.
Da tale data il nuovo testo dell’art. 645 cpc sarà il seguente:
Art. 645.
(Opposizione)
L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile
1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura
civile, le parole: «ma i termini di comparizione sono ridotti a
metà» sono soppresse.
Art. 2
Disposizione transitoria
1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura
civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di
costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di
opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato
all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui
all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 29 dicembre 2011