Nella seduta del 9 giugno scorso, il Consiglio di Stato ha fornito un parere positivo sulle modifiche al regolamento del Ministro della Giustizia n. 180/2010, in materia di mediaconciliazione, che il Governo sta cercando di introdurre a seguito delle proteste dell’Avvocatura.
Le modifiche riguardano i criteri e le modalità di iscrizione e la tenuta del registro degli organismi di mediazione.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che sul complesso della disciplina della mediazione il Tar del Lazio ha sollevato questione di costituzionalità, con riferimento agli articoli 5, comma 1 e 16, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, rispetto agli articoli 24 e 77 Cost.
Ciò, tuttavia, non incide sulla legittimità delle modifiche regolamentari in esame.
Schema di regolamento
In particolare, «lo schema di regolamento in esame, nelle more del giudizio di costituzionalità, si propone intanto di intervenire con l’intento di irrobustire la professionalità del mediatore».
Esso, infatti, incrementa il supporto amministrativo dell’autorità di vigilanza sugli organismi di mediazione e l’aggiornamento formativo biennale dei mediatori; proroga i termini per l’adeguamento dei mediatori e formatori di diritto ai requisiti della nuova normativa; interviene, infine, su alcuni punti critici, col fine di contenere i costi nelle ipotesi di mediazione obbligatoria e contumaciale.
(Da avvocati.it del 28.6.2011)