Il Consiglio dell’ordine degli avvocati ha la facoltà di negare la richiesta di iscrizione “di diritto” nel proprio albo per i magistrati onorari.
Così le Sezioni Unite della Cassazione hanno sentenziato con la decisione 29 marzo 2011, n. 7099 con cui hanno rigettato il ricorso presentato da un ex vice procuratore onorario nei confronti del quale il Consiglio dell’ordine prima, e successivamente il Consiglio Nazionale Forense, avevano negato l’iscrizione all’albo ritenendo non equiparabile la posizione di magistrato onorario a quella di magistrato dell’ordine giudiziario.
Appare d’obbligo un cenno, seppur breve, sui magistrati onorari (non professionali) ossia quei magistrati, che svolgono le funzioni tipiche del giudice o del pm, esercitando la funzione giurisdizionale per un lasso di tempo determinato, ricevendo una indennità per l’attività svolta.
Esistono svariate tipologie di magistrati onorari, differenziate per poteri, funzioni, durata o compensi, come ad esempio, i giudici di pace, i giudici onorari aggregati, i giudici onorari di Tribunale (c.d. GOT) e i vice procuratori onorari (cd. VPO).
Nella sentenza in commento i giudici della Corte hanno precisato che mentre i giudici di professione costituiscono l’ordine giudiziario (a cui l'articolo 104 Cost. garantisce l'autonomia e l'indipendenza da ogni altro potere ed a cui si accede, altresì, solo tramite concorso e accertamento della capacità professionale analoga a quella di chi partecipa all'esame per la professione di avvocato) i giudici onorari hanno riconosciuta sempre dall'ordinamento giudiziario solo un’appartenenza funzionale allo stesso ordine giudiziario.
E’ escluso, quindi, che tali magistrati possano avere lo stesso titolo dei togati per quel che concerne l’iscrizione all’albo degli avvocati (la Corte si era già espressa in tal senso; cfr. Cass. n. 8737 del 2008 e 4905 del 1997, citate nella stessa sentenza in coomento).
La vicenda ha tratto le sue origini dal ricorso presentato da un dottore in giurisprudenza, il quale aveva avanzato istanza al Consiglio dell’ordine degli avvocati per l’iscrizione nell’albo affermando di “averne diritto in quanto aveva svolto le funzioni di vice procuratore onorario per oltre 5 anni”.
La richiesta formulata dal magistrato onorario veniva rigettata dal CNF considerando il fatto che non potesse essere equiparata la posizione del magistrato onorario a quella di un magistrato togato.
Tale provvedimento veniva impugnato dinanzi la Suprema Corte , in quanto, ad avviso del magistrato onorario, l’iscrizione non poteva essere negata visto che ai giudici onorari vengono attribuite “le stesse funzioni dei magistrati togati”; pertanto, il diniego avrebbe potuto far sorgere dubbi sulla legittimità costituzionale del differente trattamento tra le due categorie per la violazione dell’articolo 3 della nostra carta costituzionale.
Le Sezioni Unite hanno, però, nella sentenza de qua, precisato che i magistrati onorari sono e rimangono dei soggetti estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia e come tali non sono equiparabili ai magistrati dell’ordine giudiziario i quali devono partecipare e superare una prova concorsuale per poter accedere alla magistratura.
Pertanto ad eccezione dei soli magistrati togati tutti coloro che esercitano le funzioni giudiziarie e che vorranno iscriversi ad un albo professionale dovranno sostenere e superare il relativo esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
(Da Altalex del 4.4.2011. Nota di Manuela Rinaldi)