mercoledì 15 giugno 2011

Affare perso per l'inquilino che tarda a liberare la casa: è danno

Si configura la lesione patrimoniale se il nuovo conduttore,
stanco di aspettare, risolve il contratto

Talvolta per l'inquilino uscire dall'immobile in affitto non è così facile come lo fu entrarvi. E il rilascio dell'immobile avviene in ritardo. In tal caso il locatore può contare sul maggior danno di cui all'articolo 1591 Cc, ma per ottenere il risarcimento dovrà offrire una prova precisa, dimostrando di aver perso un affare per l'inerzia del locatore. È quanto emerge dalla sentenza pubblicata il 14 giugno 2011 dalla terza sezione civile della Cassazione.
Onere della prova
Al locatore il codice impone una dimostrazione specifica ai fini del maggior danno: egli, dunque, dovrà ad esempio provare di non aver potuto dare in affitto l'immobile a un terzo, con un canone più alto rispetto al contratto scaduto, il tutto per via del ritardo del locatario uscente. Un'altra strada è documentare di non aver potuto tempestivamente utilizzare il cespite direttamente con l'identico risultato di un lucro cessante. Ancora: il proprietario può provare di aver perso una buona occasione di vendere i locali, a un prezzo conveniente, che è sfumata perché l'immobile non era libero. In tutti questi casi l'onere della prova che incombe sul locatore deve essere ritenuto assolto.
Occasione perduta
Accolto, nella specie, il ricorso di due privati comproprietari dell'immobile affittato all'Asl, che manco a dirlo ha tardato nel liberare i locali. Sbaglia il giudice del merito a escludere il maggior danno ex articolo 1591 Cc, ignorando la circostanza secondo cui il nuovo conduttore dell'immobile, stanco di aspettare i comodi del predecessore, ha risolto il contratto di locazione commerciale. A chiudere la controversia provvederà il giudice del rinvio.

Dario Ferrara (da cassazione.net)