Chi compie anche minimi cambiamenti, contro il regolamento, può essere convenuto.
Ed ha comunque torto, anche se l’impatto estetico è nullo
Carta canta: quando il regolamento condominiale vieta la possibilità di modificare, anche in maniera minima, la facciata dell'edificio bisogna rispettarlo. La sentenza n. 12291 della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, ribadendo il disposto della Corte di Appello di Torino, ha sancito che, in merito alla varianti della facciata, non è possibile "interpretare" il regolamento condominiale nel senso tecnico di cui al testo unico dell'edilizia. In pratica, non solo non si possono fare interventi di natura straordinaria, ma neppure quelli di portata costruttiva che, comunque, comportano un uso "personalistico" delle parti comuni: questo, anche se il giudice appurasse l'assenza oggettiva di impatto estetico delle opere, a questo punto "abusive".
Nel caso di specie un condomino aveva costruito due nicchie aperte sulla facciata dello stabile per contenere altrettante caldaie per il riscaldamento. Secondo la Corte «il vietare qualsiasi variante (...) del regolamento dei condominio non è volto soltanto ad evitare interventi o varianti di natura sostanzialmente straordinaria, insite nel concetto di variante propugnato dalla parte (in allora) appellante ma è diretta a comprimere anche interventi di più modesta portata costruttiva o di minore impatto estetico, che tuttavia introducano, per le singole porzioni in proprietà esclusiva, un uso personalistico delle parti comuni dell'edificio, nello specifico le pareti esterne, che verrebbero invece singolarmente caratterizzate proprio dalle esigenze di ciascun condomino con sostanziale alterazione e turbamento della complessiva uniformità estetica e funzionale dell'edificio».
(Da famigliacristiana.it del 9.6.2011)