La locazione della seconda casa, caratterizzata dalla protratta permanenza del conduttore in cospicui periodi dell’anno, soddisfa esigenze abitative funzionali al pieno sviluppo della sua personalità, al pari della prima casa: la durata del contratto, pertanto, è la stessa, quattro anni e non uno. È quanto ha sancito la Corte Suprema con la sentenza n. 13483 del 20 giugno.
Il caso
Il proprietario di un appartamento in una località di montagna chiede al Tribunale che venga dichiarato risolto o cessato il contratto di locazione ad uso seconda casa, stipulato con un conduttore per la durata di un anno e ritenuto scaduto. Il conduttore, deducendo l’uso abitativo, esclude la qualificazione del contratto come locazione transitoria e invoca la normativa generale in materia locatizia. Il Tribunale rigetta la domanda, individuando la durata del contratto in quattro anni e non in uno. La sentenza è confermata in appello e il locatore propone ricorso per cassazione.
Uso abitativo
Si applica pertanto la legge sulla locazione che disciplina la concessione continuativa di immobili, senza distinzioni tra prima e seconda casa.
(Da avvocati.it del 27.6.2011)