venerdì 3 giugno 2011

L’impresa esclusa illegittimamente dall’appalto ha diritto al risarcimento danni

 La prova è in re ipsa, basta l'esclusione dall'appalto

Ha sempre diritto essere risarcita del danno al curriculum professionale l'impresa illegittimamente esclusa dall'appalto. Per ottenere il ristoro è sufficiente dimostrare l'estromissione illecita. Mentre per incassare il danno da lucro cessante è necessario produrre in giudizio conti e bilanci.
Lo ha sancito il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2955 del 16 maggio 2011, ha accolto in parte il ricorso di una grande impresa edile esclusa illegittimamente dall'iscrizione all'Anc (albo nazionale dei costruttori) e quindi da molti appalti.
In particolare secondo i giudici di palazzo Spada il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico, anche a prescindere dal lucro che l'impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante, costituisce infatti fonte per l'impresa di un vantaggio non patrimoniale ma - comunque - economicamente valutabile, poiché di per sé accresce la capacità di competere sul mercato e quindi la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti.
In tale ottica deve pertanto ritenersi risarcibile il danno curriculare, il quale segnatamente consiste nel pregiudizio subito dall'impresa in dipendenza del mancato arricchimento del proprio "curriculum" professionale, ossia per la circostanza di non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto sfumato a causa del comportamento illegittimo dell'Amministrazione.

Debora Alberici  (da cassazione.net)