Datore responsabile benché manchi il nesso causale
fra mansioni del danneggiante ed evento lesivo
Scatta la responsabilità del datore per il fatto del lavoratore dopo l'infortunio occorso al terzo, dipendente del subappaltatore. E ciò anche nel caso sia riconosciuto il concorso di colpa dell'infortunato. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 7 marzo scorso dal tribunale di Trieste.
Responsabilità oggettiva
La responsabilità dell'incidente è addebitata per il 70 per cento al danneggiante e per il 30 all'infortunato: il primo, mentre sta trasportando un carrello, finisce per travolgere il secondo, ma l'infortunato è sbucato all'improvviso da una porta da utilizzare soltanto in casi di emergenza; risulta dunque equa la ripartizione dei "pesi", dal momento che il lavoratore che opera con il "muletto", strumento che può rivelarsi pericoloso, deve comunque prestare attenzione. È poi inevitabile che sia chiamato a rispondere il datore del danneggiante ex articolo 2049 Cc: affinché si configuri la responsabilità dell'azienda non risulta infatti necessario che vi sia un nesso causale fra le mansioni del lavoratore danneggiante e l'evento lesivo. Basta un rapporto di occasionalità necessaria tale che le funzioni esercitate dal dipendente possano aver determinato o anche solo agevolato l'incidente.
Dario Ferrara (da cassazione.net)