Avvocati scoperti: l'assicurazione non
risarcisce
L'assicurazione
non è tenuta a risarcire il professionista che ha dovuto restituire, in virtù
di revocatoria fallimentare, la parcella riscossa da una società poi sottoposta
alla procedura concorsuale.
Lo
ha sancito la Corte
di cassazione che, con la sentenza n. 17346 del 31 agosto 2015, ha respinto il
ricorso di un legale che aveva citato in causa la sua assicurazione per
ottenere la restituzione del compenso da lui reso al curatore della società
cliente.
In
altre parole, per la prima sezione civile, bene hanno fatto i giudici della
Corte d'appello di Bari a ritenere che «il rischio assicurato consiste nel
danno che il professionista possa aver cagionato a terzi o al proprio cliente,
per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività forense o con quella
connessi».
Quindi,
per gli Ermellini l'interpretazione proposta dai giudici di merito è del tutto
plausibile, posto che nella clausola contrattuale la società assicuratrice si
obbligava a tenere indenne l'avvocato di ogni somma che questi fosse stato
tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per i danni
patrimoniali involontariamente cagionati per imprudenza o imperizia, dei quali
sia civilmente responsabile nell'esercizio dell'attività prevista dalla Tariffa
forense.
Ma
per la Cassazione
il comportamento di chi riceve un pagamento, a qualsiasi titolo, è del tutto
generico. Non può essere considerato prestazione d'opera intellettuale e non
può dar luogo a responsabilità professionale.
Dello
stesso avviso la Procura
generale del Palazzaccio che ha chiesto al Collegio di respingere il
ricorso.
Debora Alberici (da Il
Sole 24 Ore dell’1.9.2015)