mercoledì 2 settembre 2015

Il giudice onorario in sciopero non blocca la prescrizione

All’astensione dalla udienze del Vpo non possono
essere applicate le stesse regole di avvocati e parti

L’adesione allo sciopero, proclamato dalla categoria, da parte del giudice onorario non può comportare la sospensione del corso della prescrizione. Spetta al Procuratore della Repubblica trovare un sostituto, soluzione che può scongiurare il rinvio dell’udienza.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 35797 depositata ieri, esclude la possibilità di estendere anche ai vice procuratori onorari l’articolo 159 del Codice penale, che ferma gli orologi della prescrizione in caso di legittimo impedimento del difensore, sciopero compreso, o delle parti. Una disparità di trattamento giustificata dal ruolo: il giudice onorario è titolare di funzioni giudiziarie che lo stesso ordinamento gli attribuisce. I giudici della sesta sezione penale sono consapevoli di discostarsi dall’orientamento espresso dalla terza sezione con la sentenza 41692 del 2013. In quel caso la Suprema corte affermò che l’adesione all’astensione dalle udienze penali di un organo della magistratura onoraria sospende il decorso della prescrizione, come previsto dall’articolo 159 del Codice penale. Allora era passata la tesi di una piena assimilazione, che oggi i giudici non si sentono di condividere, anche perché comporta degli effetti peggiorativi sui tempi della prescrizione: tema da interpretare in maniera rigida e che non tollera applicazioni estensive o analogiche. Il “microsistema” disegnato dal codice penale, prevede la sospensione della prescrizione - oltre che in caso di autorizzazione a procedere o di deferimento della questione ad altro giudizio - per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori oppure su richiesta dell’imputato o del suo difensore. E’ chiaro sottolineano i giudici il riferimento alle sole parti private. Ed è altrettanto pacifico che al difensore in quanto “soggetto processuale”, spettano diritti e doveri diversi.

L’appartenenza del magistrato onorario all’ordine giudiziario non limita però il suo diritto di aderire agli scioperi di categoria.

È, infatti, dovere del Procuratore della Repubblica adottare nel caso di assenza del Vpo, le disposizioni per garantire la partecipazione dell’ufficio al dibattimento penale.

Per la Cassazione l’impossibilità di sostituzione del Vpo che abbia aderito allo sciopero non incide dunque sul suo diritto «e può anche non necessariamente comportare il rinvio dell’udienza, là dove si proceda alla sua sostituzione». Per il ricorrente, il cui ricorso viene accolto, la soluzione adottata comporta invece il riconoscimento della prescrizione del reato.


Patrizia Maciocchi  (da Il Sole 24 Ore del 2.9.2015)