All’astensione dalla udienze del Vpo
non possono
essere applicate le stesse regole di
avvocati e parti
L’adesione
allo sciopero, proclamato dalla categoria, da parte del giudice onorario non può
comportare la sospensione del corso della prescrizione. Spetta al Procuratore
della Repubblica trovare un sostituto, soluzione che può scongiurare il rinvio
dell’udienza.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 35797 depositata
ieri, esclude la possibilità di estendere anche ai vice procuratori onorari
l’articolo 159 del Codice penale, che ferma gli orologi della prescrizione in
caso di legittimo impedimento del difensore, sciopero compreso, o delle parti.
Una disparità di trattamento giustificata dal ruolo: il giudice onorario è
titolare di funzioni giudiziarie che lo stesso ordinamento gli attribuisce. I
giudici della sesta sezione penale sono consapevoli di discostarsi
dall’orientamento espresso dalla terza sezione con la sentenza 41692 del 2013. In quel caso la Suprema corte affermò che
l’adesione all’astensione dalle udienze penali di un organo della magistratura
onoraria sospende il decorso della prescrizione, come previsto dall’articolo
159 del Codice penale. Allora era passata la tesi di una piena assimilazione,
che oggi i giudici non si sentono di condividere, anche perché comporta degli
effetti peggiorativi sui tempi della prescrizione: tema da interpretare in
maniera rigida e che non tollera applicazioni estensive o analogiche. Il
“microsistema” disegnato dal codice penale, prevede la sospensione della
prescrizione - oltre che in caso di autorizzazione a procedere o di deferimento
della questione ad altro giudizio - per ragioni di impedimento delle parti e
dei difensori oppure su richiesta dell’imputato o del suo difensore. E’ chiaro
sottolineano i giudici il riferimento alle sole parti private. Ed è altrettanto
pacifico che al difensore in quanto “soggetto processuale”, spettano diritti e
doveri diversi.
L’appartenenza
del magistrato onorario all’ordine giudiziario non limita però il suo diritto
di aderire agli scioperi di categoria.
È,
infatti, dovere del Procuratore della Repubblica adottare nel caso di assenza
del Vpo, le disposizioni per garantire la partecipazione dell’ufficio al
dibattimento penale.
Per
la Cassazione
l’impossibilità di sostituzione del Vpo che abbia aderito allo sciopero non
incide dunque sul suo diritto «e può anche non necessariamente comportare il
rinvio dell’udienza, là dove si proceda alla sua sostituzione». Per il ricorrente,
il cui ricorso viene accolto, la soluzione adottata comporta invece il
riconoscimento della prescrizione del reato.
Patrizia Maciocchi (da Il Sole 24 Ore del 2.9.2015)