Parametri con valore nazionale:
il giudice che non le applica deve
motivare
In
caso di incidente stradale accade di solito che la liquidazione del danno
biologico includa la sofferenza interiore patita dalla vittima a seguito
dell’incidente. Viceversa, accade di rado che il risarcimento copra anche
conseguenze relazionali, come il radicale cambiamento di vita a cui è costretto
il danneggiato.
Per
questo - si legge nella sentenza numero 19211, pubblicata ieri dalla terza
sezione civile della Corte di cassazione - è necessario che il giudice conceda
un giusto risarcimento per questo danno esistenziale che ricompensa il cambio
di vita post-sinistro, come detto oltre la sofferenza psichica.
In
casi del genere - e veniamo all’importanza della decisione della Cassazione -
il giudice del merito deve applicate le tabelle elaborate dal tribunale di
Milano. Qualora invece il giudice ritenesse di disattendere a questo principio
è tenuto a motivare la decisione. Questo perché le tabelle milanesi hanno una
vocazione nazionale acquisita nel tempo e riconosciuta dalla Cassazione. Ed è
per questo che possono essere utilizzate in tutta Italia per risarcire le
lesioni invalidanti, causate dagli incidenti stradali, dal 10 al 100 per cento.
Nel
caso di specie, il ricorso del professionista danneggiato nel sinistro è stato
accolto addirittura contro le conclusioni del sostituto procuratore generale il
quale sosteneva l’inammissibilità delle tabelle milanesi.
Applicando
le quali, il risarcimento avrebbe superato di 120mila euro circa la cifra
liquidata dalla Corte d'appello, del caso specifico, la quale ha usato standard
locali per ridimensionare la somma riconosciuta dal giudice del primo grado
alla vittima dell'incidente.
Enrico Bronzo (da Il
Sole 24 Ore del 30.9.2015)