mercoledì 30 settembre 2015

Danno esistenziale con le tabelle di Milano

Parametri con valore nazionale:
il giudice che non le applica deve motivare

In caso di incidente stradale accade di solito che la liquidazione del danno biologico includa la sofferenza interiore patita dalla vittima a seguito dell’incidente. Viceversa, accade di rado che il risarcimento copra anche conseguenze relazionali, come il radicale cambiamento di vita a cui è costretto il danneggiato.

Per questo - si legge nella sentenza numero 19211, pubblicata ieri dalla terza sezione civile della Corte di cassazione - è necessario che il giudice conceda un giusto risarcimento per questo danno esistenziale che ricompensa il cambio di vita post-sinistro, come detto oltre la sofferenza psichica.

In casi del genere - e veniamo all’importanza della decisione della Cassazione - il giudice del merito deve applicate le tabelle elaborate dal tribunale di Milano. Qualora invece il giudice ritenesse di disattendere a questo principio è tenuto a motivare la decisione. Questo perché le tabelle milanesi hanno una vocazione nazionale acquisita nel tempo e riconosciuta dalla Cassazione. Ed è per questo che possono essere utilizzate in tutta Italia per risarcire le lesioni invalidanti, causate dagli incidenti stradali, dal 10 al 100 per cento.

Nel caso di specie, il ricorso del professionista danneggiato nel sinistro è stato accolto addirittura contro le conclusioni del sostituto procuratore generale il quale sosteneva l’inammissibilità delle tabelle milanesi.

Applicando le quali, il risarcimento avrebbe superato di 120mila euro circa la cifra liquidata dalla Corte d'appello, del caso specifico, la quale ha usato standard locali per ridimensionare la somma riconosciuta dal giudice del primo grado alla vittima dell'incidente.


Enrico Bronzo (da Il Sole 24 Ore del 30.9.2015)