Cass.
Sez. III Civ., Sent. 30.7.2015 n. 16197
La Corte di Cassazione, con Sentenza dello scorso 30 luglio,
ha ribadito che il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non
patrimoniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest’ultimo e va
liquidato autonomamente.
Nel
caso in esame, un giovane di 18 anni ha convenuto davanti al Tribunale di
Trieste la proprietaria di un autocarro che, omettendo di arrestarsi ad un
segnale di Stop, ha provocato lo scontro con l’automobile condotta dal ragazzo,
il quale ha riportato una invalidità permanente del 90% oltre a gravi danni
psichici.
Il
Tribunale ha liquidato una somma a favore della giovane vittima dell’infortunio
e, separatamente una somma a favore dei genitori del ragazzo.
Proposto
appello principale dai danneggiati e incidentale dalla compagnia assicuratrice,
la Corte
d’Appello ha ridotto la somma a favore dell’infortunato, riunendo in un’unica
voce i danni biologici ed i danni morali, ed aumentando la liquidazione del
danno a favore della madre.
A
tal proposito, i ricorrenti hanno ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d’Appello avrebbe
violato il principio per cui il risarcimento dei danni non patrimoniali deve
essere integrale ed effettivo, nel capo in cui ha riassorbito il risarcimento
dei danni morali nella somma attribuita all’infortunato in risarcimento del
danno biologico: somma che ha ritenuto comprensiva di tutte le conseguenze non
patrimoniali delle lesioni, anziché procedere alla c.d. personalizzazione del
danno e del relativo compenso, sì da tenere conto, in aggiunta al danno
biologico, delle molteplici e dolorose limitazioni che le lesioni hanno
apportato alla sua vita affettiva e relazionale.
Sempre
i ricorrenti hanno sollevato analoghe censure quanto all’omessa liquidazione
dei danni esistenziali, consistenti nel grave pregiudizio arrecato dal sinistro
alle attività extralavorative, alla vita affettiva, alla sessualità, alla
perdita da parte dell’infortunato delle opportunità di costituirsi una famiglia
e delle conseguenti gratificazioni affettive.
La Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito che il danno
morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello
biologico, non è ricompreso in quest’ultimo e va liquidato autonomamente, non
solo in forza di quanto normativamente stabilito dall’articolo 5, lettera e),
Decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 2009, n. 37, ma in ragione
della differenza ontologica fra le due voci di danno, che corrispondono a due
momenti essenziali della sofferenza dell’individuo: il dolore interiore e la
significativa alterazione della vita quotidiana.
Pertanto,
la Cassazione
ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata in relazione alle
censure accolte ed ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Trieste.
Francesca Russo (da
filodiritto.it del 10.9.2015)