lunedì 21 settembre 2015

Riforma avvocati all’ultimo sprint

Mancano ancora 11 provvedimenti, 7 sono in itinere

Seppur in ritardo rispetto alla tabella di marcia, l’attuazione della legge di riforma della professione di avvocato sta andando avanti e negli ultimi mesi ha accelerato il passo.

La settimana scorsa sono arrivati in Gazzetta due regolamenti ministeriali ed in itinere ce ne sono altri sette. Il delicato tema della disciplina delle società professionali, cui avrebbe dovuto essere dedicato un apposito Dlgs, è inoltre confluito nel disegno di legge sulla concorrenza attualmente all’esame della Camera dei deputati.

Il punto di partenza è la legge 247/2012 (in vigore dal 2 febbraio 2013) che, oltre a dettare regole direttamente operative, prevedeva quasi trenta provvedimenti di attuazione, per la maggior parte assegnati al ministero della Giustizia e che, stando alla legge, avrebbero dovuto vedere la luce entro il 2 febbraio 2015. Altri regolamenti (fra cui la predisposizione del nuovo Codice deontologico) spettavano invece al Consiglio forense che li ha varati nel biennio 2013-2014.

Tutti i tasselli del complesso mosaico della riforma forense stanno quindi, anche se con lentezza, andando al loro posto.

Gli ultimi regolamenti

Come ottenere il titolo di specialista e la pubblicità delle procedure relative all’esame di Stato sono le materie disciplinate dagli ultimi due decreti ministeriali usciti in Gazzetta il 15 settembre scorso. Il regolamento che disciplina le modalità per diventare specialista entrerà in vigore il 14 novembre. Individua due percorsi alternativi: frequentazione di corsi biennali o comprovata esperienza nel settore. Le aree di specializzazione elencate dal decreto sono diciotto e vanno dal diritto dell’ambiente a quello dell’Unione europea (ma l’avvocato non può sceglierne più di due).

In dirittura d’arrivo

Altri sette decreti sono in via di approvazione. Hanno infatti cominciato l’iter che prevede i pareri del Consiglio nazionale forense, del Consiglio di Stato e del Parlamento.

All’esame delle Camere c’è ad esempio, uno dei provvedimenti più attesi, quello che detta i requisiti che un avvocato deve rispettare per rimanere iscritto all’Albo. L’obiettivo è la verifica dell’esercizio «effettivo, abituale e prevalente» della professione. Il testo inviato alle commissioni parlamentari individua sei condizioni che, come specifica la relazione illustrativa, «devono ricorrere congiuntamente»: titolarità di una partita Iva attiva (anche intestata a una società o associazione di cui il professionista fa parte); disponibilità di locali adibiti a studio professionale e di un’utenza telefonica; trattamento di almeno cinque «affari» annui (la voce comprende sia gli incarichi giudiziali che quelli stragiudiziali come consulenze e pareri), anche quando il mandato arriva da un altro professionista ; possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata; assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale; polizza assicurativa.

Le società fra professionisti

Fra i tasselli mancanti c’è la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria previsto dalla legge 247. L’articolo 5 rinviava, infatti, la disciplina di questa materia a un decreto legislativo che avrebbe dovuto essere varato entro il 2 agosto 2013 e fissava, di conseguenza, i principi e i criteri direttivi cui il Governo avrebbe dovuto attenersi. Questo Dlgs non ha mai visto la luce e ora il disegno di legge sulla concorrenza (attualmente all’esame della Camera dei deputati) interviene sull’argomento con l’obiettivo di «assicurare una maggiore concorrenza» e prevede quindi l’abrogazione dell’articolo 5 della legge 247.

Botta e risposta

Non tutto quel che c’è scritto nei regolamenti attuativi piace al Consiglio di Stato. Tra Palazzo Spada, chiamato a esprimere il parere sui testi, e il ministero della Giustizia è un continuo botta e risposta. Si prendano, per esempio, gli ultimi due regolamenti, quello sui criteri da rispettare per rimanere iscritti all’Albo e l’altro sullo svolgimento dell’esame di Stato. In entrambi i casi i regolamenti hanno richiesto un doppio passaggio perché il del Consiglio di Stato aveva chiesto al ministero di apportare correzioni. Invece, via Arenula ha deciso di tirare dritto per la propria strada.

Riguardo alla permanenza nell’Albo Palazzo Spada aveva chiesto, in linea con il Cnf, di introdurre una sorta di sanatoria, così da permettere all’avvocato in difetto dei requisiti di mettersi al passo, spiegando che il rifiuto del ministero appariva «poco convincente». Niente da fare: anche il testo arrivato in Parlamento non tiene conto di quei suggerimenti.

Ancora più “accorato” l’invito sull’altro regolamento. Lì c’è una norma che impone al commissario che abbandoni l’aula della prova di non potervi rientrare, così da evitare fughe di notizie. Allo stesso tempo, però, si affida ai commissari il compito di trasferire dalla sede della Corte d’appello a un altro ufficio del distretto gli elaborati scritti. Scelte che - scrive Palazzo Spada - appaiono «poco funzionali e contraddittorie». «Non si può condividere - aggiungono i giudici - la risolutezza, certamente degna di miglior causa», con la quale il ministero ha continuato a disattendere tali indicazioni. Si tratterà di vedere se ci sarà un ripensamento nel testo da inviare alle Camere. Anche perché - avverte il Consiglio di Stato - è pur vero che il parere può essere ignorato, ma con motivazioni «oltre che giuridicamente corrette», anche «legittimamente coerenti con l’interesse generale». 


Antonello Cherchi Bianca  Lucia Mazzei (da Il Sole 24 Ore del 21.9.2015)