Stop
al “Forum shopping”. La competenza territoriale a decidere sull’affido e sul
mantenimento deve restare radicata nel luogo dove il minore ha vissuto.
Il
Tribunale di Roma, con ordinanza del 19 giugno (prima sezione, giudice relatore
Donatella Galterio) ha affrontato e deciso su un tema che da tempo accende gli
animi: quello del trasferimento dei figli deciso da un genitore senza accordo
con l’altro.
Vero
è che il Tribunale competente a regolare i temi dell’esercizio della
responsabilità genitoriale e della misura del mantenimento è il così detto
“foro del minore”, ovvero quello del Tribunale in cui il minore ha la sua
residenza. Ma il provvedimento capitolino invita a individuare il giudice seguendo
i criteri stabiliti dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione
(ultima Sentenza n. 21750/12). Il posto, ai fini della competenza a decidere,
deve essere quello in cui abitualmente vive il minore, ovvero il suo centro di
vita e di interessi, al momento della domanda.
I
giudici negano che siano rilevanti la semplice residenza anagrafica o gli
eventuali spostamenti dei bambini fatti per ragioni contingenti e che hanno un
carattere temporaneo.
La
stessa normativa sovranazionale ha indicato, come unico criterio di
collegamento per stabilire la competenza, il principio dell’abitualità. E’
questa la parola d’ordine da seguire, rifuggendo dalla tentazione di dare un
peso a situazioni legate al momento e troppo marginali per rientrare nel
concetto di centro di vita e di interessi da ricercare lì dove il bambino ha
trascorso un periodo significativo di tempo.
Un
principio tenuto nella massima considerazione anche nella legislazione europea.
Il Regolamento Ce n. 22012 del 2003, proprio allo scopo di scongiurare il così
detto forum shopping, ovvero la strada della modificazione unilaterale della
residenza dei figli, così da poter arbitrariamente scegliere il giudice
competente prevede - come sottolineato dalla sentenza in commento - una
ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore
per un periodo di tempo variabile da tre mesi ad un anno.
Nel
caso di specie dunque, giudice competente a decidere non è il Tribunale di
Cassino ma rimane quello di Roma, come luogo ove il minore risedeva sin dalla
sua nascita. Una decisione sulla quale non ha influito l’iscrizione alla scuola
del Comune della “nuova” residenza: risultato di una scelta fatta
esclusivamente dalla madre.
Il
minore, nato fuori dal matrimonio, è stato, così affidato congiuntamente ad
entrambi i genitori, con amplissime condizioni di tempo per l’esercizio della
responsabilità genitoriale in capo al padre che, poi, provvederà al versamento
mensile del necessario contributo per la sua crescita.
Mentre
la madre, che si è resa colpevole dell’unilaterale trasferimento del figlio in
altra città, è stata condannata alla sanzione, specificamente prevista
dall’articolo 709 ter del Codice di procedura civile.
La
signora dovrà versare al padre 2 mila euro: somma determinata in via equitativa
e commisurata alle sue condizioni economiche.
Giorgio Vaccaro (da Il
Sole 24 Ore del 4.9.2015)