Domani in G.U. i regolamenti
su conseguimento dei titoli ed esami
forensi
Corsi ad hoc o almeno 15
Pratiche l'anno nel settore
Specializzazioni
forensi al via. Ma per diventare specialisti gli avvocati dovranno frequentare
corsi ad hoc (o aver trattato ogni anno almeno 15 affari rilevanti ai fini
della specializzazione) e non potranno conseguire il titolo in più di due
settori. Il prossimo 15 settembre verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
decreto del ministero della giustizia recante il regolamento che disciplina le
modalità di conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista. Il
provvedimento entrerà definitivamente in vigore decorsi 60 giorni dall'approdo
in G.U., vale a dire il 15 novembre 2015. Sempre martedì prossimo sarà
pubblicato il decreto che stabilisce le forme di pubblicità per l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Ricapitoliamone
quindi i principali contenuti.
Le
specializzazioni. Gli avvocati potranno conseguire il titolo di specialista in
non più di due di una serie di settori. Tra questi: il diritto delle relazioni
familiari, delle persone e dei minori, il diritto agrario, diritti reali, di
proprietà, locazioni e condominio, ambiente, diritto industriale e delle
proprietà intellettuali, diritto commerciale, della concorrenza e societario.
Ancora: diritto dell'esecuzione forzata, bancario e finanziario, della
navigazione e dei trasporti. Gli elenchi degli avvocati specialisti saranno
tenuti dai Consigli dell'ordine. Quanto ai requisiti per poter diventare
avvocati specialisti, è necessario aver frequentato, nei cinque anni
precedenti, i corsi di specializzazione; non aver riportato, negli ultimi tre
anni, una sanzione disciplinare definitiva diversa dall'avvertimento
conseguente a un comportamento in violazione del dovere di competenza o
aggiornamento professionale; non aver subito, nei due anni precedenti, la
revoca del titolo di specialista. I corsi, invece, che sono organizzati da una
commissione permanente presso il ministero della giustizia, hanno una durata
almeno biennale e una didattica non inferiore a 200 ore, delle quali almeno 100
devono essere di didattica frontale. L'avvocato deve frequentare almeno l'80%
della durata del corso ed è prevista almeno una prova, scritta e orale, al
termine di ciascun anno di corso. Altra strada per diventare avvocati
specialisti è la comprovata esperienza. L'art. 8 del regolamento prevede che i
requisiti essenziali siano: aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo
degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni; aver
esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo
attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione. Per dimostrarlo,
l'avvocato deve produrre documentazione che attesti la trattazione nel
quinquennio di incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e
qualità almeno pari a 15 per anno. Infine, possono presentare domanda al Cnf
per il conferimento del titolo di avvocato specialista, previo superamento di
una prova scritta e orale, gli avvocati che, nei cinque anni precedenti
l'entrata in vigore del regolamento, abbiano conseguito (o stiano conseguendo)
un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica
organizzato dal Cnf, dai Coa o dalle associazioni forensi.
Esame
di avvocato. Il secondo decreto stabilisce invece le forme di pubblicità per
l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Secondo
tale regolamento la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che fissa
gli esami di stato dovrà avvenire almeno 90 giorni prima della data d'esame e,
nei successivi dieci giorni, il ministero della giustizia e il Consiglio
nazionale forense ne daranno comunicazione sui propri siti internet.
Gabriele Ventura (da
Italia Oggi del 12.9.2015)