lunedì 14 settembre 2015

Al via gli avvocati specializzati

Domani in G.U. i regolamenti
su conseguimento dei titoli ed esami forensi
Corsi ad hoc o almeno 15
Pratiche l'anno nel settore

Specializzazioni forensi al via. Ma per diventare specialisti gli avvocati dovranno frequentare corsi ad hoc (o aver trattato ogni anno almeno 15 affari rilevanti ai fini della specializzazione) e non potranno conseguire il titolo in più di due settori. Il prossimo 15 settembre verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della giustizia recante il regolamento che disciplina le modalità di conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista. Il provvedimento entrerà definitivamente in vigore decorsi 60 giorni dall'approdo in G.U., vale a dire il 15 novembre 2015. Sempre martedì prossimo sarà pubblicato il decreto che stabilisce le forme di pubblicità per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Ricapitoliamone quindi i principali contenuti.

Le specializzazioni. Gli avvocati potranno conseguire il titolo di specialista in non più di due di una serie di settori. Tra questi: il diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori, il diritto agrario, diritti reali, di proprietà, locazioni e condominio, ambiente, diritto industriale e delle proprietà intellettuali, diritto commerciale, della concorrenza e societario. Ancora: diritto dell'esecuzione forzata, bancario e finanziario, della navigazione e dei trasporti. Gli elenchi degli avvocati specialisti saranno tenuti dai Consigli dell'ordine. Quanto ai requisiti per poter diventare avvocati specialisti, è necessario aver frequentato, nei cinque anni precedenti, i corsi di specializzazione; non aver riportato, negli ultimi tre anni, una sanzione disciplinare definitiva diversa dall'avvertimento conseguente a un comportamento in violazione del dovere di competenza o aggiornamento professionale; non aver subito, nei due anni precedenti, la revoca del titolo di specialista. I corsi, invece, che sono organizzati da una commissione permanente presso il ministero della giustizia, hanno una durata almeno biennale e una didattica non inferiore a 200 ore, delle quali almeno 100 devono essere di didattica frontale. L'avvocato deve frequentare almeno l'80% della durata del corso ed è prevista almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso. Altra strada per diventare avvocati specialisti è la comprovata esperienza. L'art. 8 del regolamento prevede che i requisiti essenziali siano: aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni; aver esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione. Per dimostrarlo, l'avvocato deve produrre documentazione che attesti la trattazione nel quinquennio di incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità almeno pari a 15 per anno. Infine, possono presentare domanda al Cnf per il conferimento del titolo di avvocato specialista, previo superamento di una prova scritta e orale, gli avvocati che, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento, abbiano conseguito (o stiano conseguendo) un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica organizzato dal Cnf, dai Coa o dalle associazioni forensi.

Esame di avvocato. Il secondo decreto stabilisce invece le forme di pubblicità per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Secondo tale regolamento la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che fissa gli esami di stato dovrà avvenire almeno 90 giorni prima della data d'esame e, nei successivi dieci giorni, il ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense ne daranno comunicazione sui propri siti internet. 


Gabriele Ventura (da Italia Oggi del 12.9.2015)