Anche per le coppie di fatto rimane
valido
il criterio dell’assegnazione
dell’immobile
al genitore collocatario dei figli
minori
Così
come per le coppie sposate, anche nelle convivenze di fatto, in presenza di
figli minori nati dall’unione, la casa familiare è assegnata al genitore
collocatario, anche se lo stesso non è né proprietario dell’immobile, né
conduttore in virtù di un rapporto di locazione o comunque titolare di una
posizione giuridica qualificata rispetto all’immobile.
Non
solo, il diritto dell’ex compagno o compagna che vive con i figli prevale anche
sulla trascrizione dell’atto di compravendita della casa a un terzo acquirente,
antecedente all’assegnazione.
A
rilanciare i diritti delle coppie di fatto ci ha pensato la prima sezione
civile della Cassazione, con la sentenza n. 17971/2015 depositata l’11
settembre scorso, accogliendo il ricorso di una donna che viveva con i figli
avuti dall’ex compagno nell’immobile di proprietà di quest’ultimo e dallo
stesso venduto prima dell’assegnazione da parte del tribunale dei minori.
I
giudici di merito avevano dato ragione alla società immobiliare che chiedeva il
rilascio della casa, asseritamente occupata senza titolo dalla signora, ma i
giudici di piazza Cavour hanno ribaltato completamente il verdetto.
Ribadendo
l’importanza della convivenza more uxorio, i giudici della S.C. hanno affermato
infatti che il genitore con cui vivono i figli, "in virtù dell''affectio'
che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto della relazione di
convivenza è comunque detentore qualificato dell'immobile ed esercita il
diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al
comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l'altro convivente".
Per
cui, l’assegnazione dell’immobile disposta dal tribunale dei minori è
opponibile anche al terzo acquirente, il quale, al momento della stipula del
contratto di compravendita, era certamente a conoscenza dello stato in cui si
trovava il bene, ossia dell’occupazione da parte della donna e dei suoi figli.
Marina Crisafi (da
studiocataldi.it del13.9.2015)