Delega fiscale. Il decreto sul
contenzioso
la estende agli atti non emessi dalle
Entrate
Mediazione
obbligatoria per tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, e
non soltanto per i soli atti emessi dall’agenzia delle Entrate. Introdotta la
conciliazione anche in secondo grado, beneficiando della riduzione delle
sanzioni al 40% del minimo previsto, nel corso del giudizio di cassazione le
sanzioni saranno al 50 per cento. Sospensione della sent enza da parte del
contribuente e dall’amministrazione ove ricorrano gravi e fondati motivi. Al
contribuente sarà comunque concessa la possibilità di richiedere la sospensione
dell’atto originariamente impugnato ove ricorrano danni gravi e irreparabili
nell’ipotesi di pagamento.
Son
queste in estrema sintesi le novità principali che prevede il decreto
legislativo di riforma del contenzioso tributario.
Sospensione
delle sentenze
In
base alle nuove disposizioni l’appellante (e pertanto anche l’ufficio
impositore) può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in
parte l’esecutività della sentenza impugnata. A questo fine devono sussistere
gravi e fondati motivi. La sospensione della esecutività della sentenza
favorevole al contribuente consente la riscossione delle somme esigibili nella
pendenza del giudizio di primo grado (come detto variabili a seconda del tipo
di tributo). Viene poi previsto che il contribuente possa comunque chiedere la
sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa gli derivi un danno grave e
irreparabile. La generica previsione «contribuente» e non anche «appellante» o
«appellato» farebbe presupporre che tale sospensione possa essere richiesta
nelle seguenti ipotesi:
soccombenza,
anche parziale, in primo grado della parte privata laddove ritenga che i danni
gravi e irreparabili siano più agevolmente provabili rispetto ai gravi e
fondati motivi di riforma della sentenza, optando quindi per la sospensione
dell’atto impugnato e non per la sospensione della sentenza di primo grado,
ovvero presentazione di entrambe le istanze;
richiesta
di sospensione degli effetti della sentenza da parte dell’ente impositore il
cui accoglimento comporterebbe il pagamento di quanto dovuto per il primo grado
ma che, appunto, potrebbe comportare un danno grave e irreparabile al
contribuente.
Sembrerebbe
esclusa la possibilità di richiedere al giudice di secondo grado la sospensione
dell’atto originariamente impugnato nelle more della presentazione
dell’appello.
Mediazione
Diventa
obbligatoria la mediazione per tutte le controversie di valore non superiore a
20.000 euro e quindi non più solo per gli atti impugnati emessi dall’Agenzia.
La nuova norma risolve la questione delle cartelle di pagamento, prevedendo che
la mediazione si applicherà anche per i ricorsi promossi avverso l’agente della
riscossione.
Proposizione
del ricorso
Le
notificazioni tra le parti e il deposito presso la competente Commissione
tributaria degli atti processuali potranno avvenire in via telematica. Le
modalità di attuazione e l’ambito di operatività saranno stabiliti con appositi
decreti. È auspicabile che poi non sarà necessaria la «copia cartacea di
cortesia» da depositare presso le commissioni.
Spese
di giudizio
La
compensazione dovrà essere motivata. Viene introdotta nel giudizio tributario
la lite temeraria a chi agisce in mala fede. Il pagamento in favore del
contribuente dovrà avvenire entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza, mentre se la pronuncia è favorevole dell’amministrazione saranno
iscritte a ruolo, con l’evidente aggravio dell’aggio spettante all’agente della
riscossione. Anche per la fase cautelare il giudice dovrà disporre le spese di
giudizio, in occasione della richiesta di sospensione. In sede di valutazione
di merito potrà, in ogni caso, decidere diversamente.
Conciliazione
giudiziale
Sarà
possibile effettuare la conciliazione anche in secondo grado, beneficiando
della riduzione delle sanzioni al 40% del minimo previsto. Nell’ipotesi di
conciliazione nel corso del giudizio di cassazione le sanzioni saranno al 50
per cento. Per il perfezionamento non sarà più necessario il pagamento della
prima rata, risultando sufficiente la sottoscrizione dell’accordo.
Antonio Iorio (da Il
Sole 24 Ore del 3.9.2015)