Negoziazione assistita. Si prevede la
chiusura
di almeno 152mila cause: il credito
d’imposta è a rischio
Alle
parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell’anno 2015 il compenso agli
avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita e a
quelle che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il
compenso agli arbitri designati in esito al trasferimento della controversia
pendente dinanzi all’autorità giudiziaria in sede di arbitrato forense, è
riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione
dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a
concorrenza di 250 euro.
È
una misura introdotta in via sperimentale nella legge di conversione del Dl
83/2015 (legge 132/2015, articolo 21-bis) ed entrata in vigore il 21 agosto.
Gli incentivi fiscali alle cosiddette misure di degiurisdizionalizzazione erano
stati invocati dagli operatori e promessi dal ministro della Giustizia per
promuovere l’utilizzo di questi strumenti introdotti da circa un anno con
finalità dichiaratamente deflative, ma che non sembrano aver riscosso il
successo prospettato.
Sarà
necessario ora un decreto attuativo del ministro della Giustizia, di concerto
con quello dell’Economia e delle finanze, da adottare entro il 20 ottobre 2015,
per stabilire le modalità e la documentazione da esibire a corredo della
richiesta del credito di imposta e i controlli sulla sua autenticità .
Il
tetto di spesa è fissato in 5 milioni di euro per l’anno 2016, da attingere dal
Fondo giustizia 2015/2017 (fondo destinato al recupero di efficienza del
sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il
completamento del processo telematico). La valutazione dell’adeguatezza
dell’importo stanziato è cruciale considerato che viene stimato prudenzialmente
in 152mila il numero dei procedimenti, già pendenti nei tribunali e nelle corti
d’appello, che arriveranno in sede negoziale o arbitrale e che avranno esito
finale positivo.
Per
potergli far fruire del beneficio fiscale, il ministero della Giustizia
comunicherà all’interessato, entro il 30 aprile 2016, l’importo del credito di
imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti.
L’importo sarà determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e
trasmetterà, in via telematica, all’agenzia delle Entrate, l’elenco dei
beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
Il
credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi per
l’anno 2015 e sarà utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della
comunicazione del ministero della Giustizia, in compensazione e - per le sole
persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo - in
diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non darà luogo a
rimborso e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi né del valore della produzione netta ai fini dell’Irap e non rileverà
ai fini del rapporto di indetraibilità dei costi previsto dagli arti coli 61 e
109, comma 5, del Tuir.
Lo
schema operativo adottato per questi incentivi è il medesimo già in vigore dal
2010 per la mediazione delle liti civili e commerciali. Si ricorderà infatti
che, in caso di successo della mediazione, le parti hanno diritto ad un credito
d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità
complessivamente dovute all’organismo di mediazione (nel caso di insuccesso
della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà). Tuttavia, per la
mediazione non risulta che la prevista comunicazione del ministero della
Giustizia ai soggetti interessati sia mai stata inviata e ciè finora non ha
consentito ad alcuno di usufruire del beneficio.
La
recente adozione del Registro informatico degli organismi di mediazione
dovrebbe sbloccare a breve la situazione. A tal fine il ministero della
Giustizia ha precisato che, come previsto nelle istruzioni per la compilazione
delle dichiarazioni dei redditi, se la comunicazione (relativa al credito di
imposta) sarò pervenuta in data successiva alla presentazione della
dichiarazione dei redditi, il credito di imposta potrà essere indicato nella
dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.
Marco Marinaro (da Il
Sole 24 Ore del 3.9.2015)