Il giudice è tenuto a pronunciarsi
purché la richiesta
sia tempestiva e indirizzata alla sua
cancelleria
Se
il difensore invia un fax con il quale richiede il rinvio dell’udienza per
legittimo impedimento, il giudice è tenuto a pronunciarsi sull’istanza.
Ciò,
però, purché la richiesta sia tempestiva e il fax sia inviato alla cancelleria
del giudice e non a qualsiasi numero dell’ufficio giudiziario.
Infatti,
l’omesso esame della richiesta non comporta la nullità della sentenza quando
manchi la tempestività e non sussistano le ulteriori condizioni per
l’accoglimento.
Così
si è pronunciata la Corte
di cassazione con la sentenza numero 37859/2015, depositata il 18 settembre.
Dando
atto che la materia è oggetto di contrasti giurisprudenziali, i giudici, con
una lunga e articolata argomentazione, hanno tuttavia asserito, rifacendosi a
propri precedenti emessi a sezioni unite, che la legittimità dell’utilizzo del
fax in ipotesi come quella sottoposta alla loro attenzione è imposta sia dal
fatto che l’ordinamento non prevede formalità particolari per un tal genere di
comunicazioni sia dalla necessità di svincolarsi da risalenti schemi
formalistici e adeguarsi all’evoluzione del sistema delle comunicazioni e
notifiche, nonché da quella di favorire la semplificazione e la celerità
richieste dal principio della ragionevole durata del processo.
Oltretutto
il fax è uno strumento che per sua natura è idoneo ad assicurare la ricezione
dell’atto da parte del destinatario, mediante il cosiddetto “OK” o altro
simbolo equivalente.
Del
resto, come rilevato dagli stessi giudici, negare l’utilizzo del fax sarebbe
incoerente con la circostanza che il medesimo impedimento che ostacola la
presenza in udienza dell’avvocato potrebbe ben impedire a quest’ultimo anche di
recarsi tempestivamente in cancelleria.
Nonostante
ciò, comunque, nel caso di specie la comunicazione dell’avvocato, sebbene
astrattamente legittima, non aveva rispettato il fondamentale requisito della
tempestività, con la conseguenza che la nomina di un difensore di ufficio
secondo le norme che regolano il processo penale non avrebbe potuto comunque
essere evitata.
Valeria Zeppilli (da
studiocataldi.it del 20.9.2015)