Cass.
III Sez. Civile, Sent. 27.3.2015, n. 12705
Sussiste
il nesso di causalità tra l’evento morte di un detenuto per overdose e la
condotta omissiva colposa dell’amministrazione penitenziaria, per non aver
adottato le misure idonee a controllare l’ingresso degli stupefacenti nella
struttura e non aver effettuato adeguati controlli sanitari al soggetto.
Ha
così statuito la Corte
di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato dal Ministero di
Giustizia, per la condanna a suo carico al risarcimento in favore dei congiunti
di un detenuto, trovato in stato di coma all’interno della cella e deceduto in
ospedale due giorni dopo.
Secondo
il Ministero della Giustizia, non essendo stato provato in che modo il detenuto
sia venuto in possesso delle sostanze stupefacenti, sarebbe insussistente il
nesso di causalità tra la condotta omissiva e l’evento morte. Inoltre, poiché
nell’ordinamento penitenziario non esiste uno specifico obbligo di controllo
sull’introduzione di sostanze stupefacenti in carcere, la Corte territoriale avrebbe
affermato “una sorta di responsabilità oggettiva”: infatti, il generale obbligo
di vigilanza posto in capo alla struttura circondariale sarebbe da solo
insufficiente a riconoscere il concorso di colpa per condotta negligente.
Pertanto, secondo l’amministrazione ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe
errato nell’escludere la responsabilità esclusiva del detenuto che, non essendo
incapace di intendere e di volere, non necessitava di un controllo stringente.
Sulla
base di quanto dedotto e in virtù di un proprio precedente giurisprudenziale
(Cassazione, 6 febbraio 2007, n. 8051), la Cassazione argomenta
che l’assunzione di stupefacenti, pur determinando indubbiamente un’assunzione
del rischio, non è da sola sufficiente a determinare l’evento, o meglio, a
neutralizzare “la causalità risalente al soggetto che ha causato il rischio”.
La
Cassazione ha pertanto
confermato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva del
Ministero di Giustizia e l’evento morte del detenuto e per queste ragioni ha
rigettato il ricorso.
Maria Anna Cappelleri
(da Filodiritto.it del 7.9.2015)