La relata di notifica è parte integrante dell'atto a
cui si congiunge.
Perciò non necessita di un numero cronologico a se
stante. I risvolti pratici sono molteplici e fondamentali. Se la relata di
notifica è parte integrante dell'atto spedito (dall'Ufficiale Giudiziario o
dall'Avvocato con notifica in proprio), la relata stessa può integrare
contenuti eventualmente non presenti nell'atto da notificare. In particolare mi
riferisco alle generalità del legale rappresentante di una persona giuridica,
utile per il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 139, comma 2,
cpc. Per cogliere l'importanza di tale aspetto è sufficiente leggere quanto
segue:
Notifica famigliare convivente legale rappresentante
Cassazione civile, sez. lavoro, 13 marzo 2013 n. 6345 Valida la notifica a
mezzo posta alla persona giuridica se consegnata al famigliare convivente del
legale rappresentante della stessa.
La notificazione a persona giuridica è validamente
effettuata a mezzo posta al legale rappresentante della stessa, la cui qualità
e residenza siano indicati nell’atto, in caso di consegna a mani di un
familiare convivente con il destinatario, dovendo presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso e
restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta
consegna fra quelli indicati dall'art. 139 cod. proc. civ..
Ben si comprende, dunque, che con la relata di
notifica, parte integrante dell'unico atto, possiamo andare a integrare dati
precedentemente non riportati, o modificarli, magari in dipendenza di mutamenti
nella rappresentanza legale della persona giuridica destinataria della notifica.
Per completezza, la ricevuta di ritorno della
notifica è anch'essa parte integrante dell'unico atto.
Quindi, con un esempio per tutti: l'atto di citazione
è quell'unico atto costituito dalla citazione, dalla relata di notifica e dalla
ricevuta di ritorno.
Lillo Massimiliano Musso (da diritto.it del 2.9.2013)