La pronuncia della seconda sezione penale (sent. n.
38673 del 19 settembre 2013) ha respinto il ricorso di un avvocato, al quale
era stato negato dal giudice il permesso di conferire con il proprio assistito
prima dell’udienza di convalida dell’arresto.
Il difensore aveva eccepito nel corso della suddetta
udienza la violazione del diritto di difesa, avendo il giudice disposto ex
officio il divieto di colloquio sul presupposto della necessità di svolgere
l’interrogatorio ai fini del giudizio di convalida dell’arresto, per il quale
l’articolo 391 c.p.p. non prevede colloqui propedeutici anche per evitare
l’alterazione della genuinità delle fonti di prova.
Tuttavia, avvisano i giudici di legittimità, il
provvedimento di diniego deve essere motivato in
ordine alle specifiche esigenze di cautela che ne hanno determinato l’adozione,
pena la nullità.
Tale nullità, continuano gli ermellini, è da
ricomprendere tra quelle di ordine generale a regime intermedio e dunque, per
essere estesa anche al successivo interrogatorio, deve essere eccepita nei
termini di cui all’art. 182 del codice di procedura penale, e cioè prima
dell’espletamento delle formalità di apertura dell’atto dell’interrogatorio.
In particolare l’eccezione deve essere proposta
subito dopo la lettura dell’ordinanza di reiezione della richiesta e prima del
compimento dell’atto di interrogatorio; nel caso di specie, dal momento che era
stata sollevata tardivamente, non è stata potuta far valere la nullità, e il
ricorso è stato respinto.
Lucia Nacciarone (da diritto.it del 23.9.2013)