Dal
dott. Rosario Gullotta, del Comune di Giarre,
riceviamo
e pubblichiamo:
Con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale (G.U.
Serie Generale n. 194 del 20-8-2013, Suppl. Ordinario n. 63) della LEGGE 9
agosto 2013, n. 98 di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dal
21 agosto 2013 sono in vigore le modifiche all'art. 202 del codice della
strada. In conseguenza di ciò, l’importo delle sanzioni amministrative è
ridotto del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla “contestazione o dalla
notificazione” della violazione. In linea generale lo sconto sarà applicato
come segue:
ENTRO 5
gg. dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento
in misura ridotta scontata del 30% più le eventuali spese di procedimento e
notificazione
DAL 6° AL
60° GIORNO dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il
pagamento in misura ridotta (senza sconto) più le eventuali spese di
procedimento e notificazione
DAL
61esimo giorno dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso
il pagamento della metà del massimo edittale più le eventuali spese di
procedimento e notificazione
Pagamento in misura ridotta del preavviso (ovvero il
foglio lasciato sul vetro del veicolo).
Entro 5 gg. giorni dalla data di accertamento
indicata nel preavviso è ammesso il pagamento nella misura ridotta del 30%
rispetto al minimo edittale.
ATTENZIONE: il pagamento effettuato oltre tale
termine non determina l’estinzione della sanzione e si procederà alla
notificazione del verbale con addebito delle ulteriori spese di notificazione.
Detto importo sarà comunque ridotto del 30% (la riduzione si applica solo
all’importo della sanzione e non alle spese) se il pagamento avverrà entro 5
gg. tramite CCP n. 13224951 intestato a Comando Vigili Urbani Giarre o presso
la tesoreria Comunale Unicredit Banca – Giarre
(indicando il numero del verbale e la targa del veicolo). Può risultare utile
esibire la ricevuta al Comando della Polizia Municipale.
Lo sconto del 30% non è applicabile se è prevista la
sanzione accessoria della confisca del veicolo o la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida.