Eravamo stati facili vate.
La legge 247/2012, certamente una conquista per l'Avvocatura italiana che ha visto, finalmente, dopo 80 anni, varata la nuova legge professionale, ha creato e crea dubbi ed incertezze interpretative.
In particolare e, per quanto qui interessa, suscita perplessità l'interpretazione dell'art. 21, co. 8-9-10.
Ed infatti, mentre è pacifico che la Cassa debba, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, emanare il regolamento con il quale determinare i contributi minimi dovuti dagli avvocati che non raggiungono i parametri reddituali minimi - (euro 10.300,00) - ed eventuali condizioni di diminuzione o di esenzione, è controverso se detti avvocati (oggi oltre 56 mila) debbano considerarsi iscritti sin dalla data di entrata in vigore della legge (2 febbraio 2013), ovvero se gli stessi debbano considerarsi iscritti dopo l'emanazione del regolamento di cui all'art. 21 comma 9.
Entrambe le tesi hanno una loro ragione ed una loro giustificazione, ma la soluzione non è né facile, né semplice, anche perché la scelta comporta una notevole incidenza per gli iscritti (tanto per citarne una: se si è iscritti dal 2 febbraio i 56 mila dovranno certamente versare i contributi da detta data; se invece l'iscrizione avverrà contestualmente all'emanazione del regolamento e costoro, conosciute le regole del gioco - alias l'entità dei contributi che dovranno versare - potranno decidere entro un lasso di tempo, i contributi dovranno essere versati solamente da coloro che hanno fatto una scelta positiva).
Il Comitato dei Delegati, organo sovrano all'emanazione del regolamento ex art. 21 co. 9, composto da 80 Avvocati in rappresentanza dei Distretti Italiani, sin dalla emanazione della L. 247/2012, ha iniziato un confronto serio, competente, ragionato, per addivenire alla migliore soluzione ed alla emanazione di un regolamento che tenga conto del tenore letterale e della ratio della legge, ma principalmente della difficoltà economica dei 56 mila che guadagnano meno di 10.300,00 euro. E tale confronto sta facendo, dopo aver sentito tutta l'avvocatura, istituzionale ed associativa in ben due incontri e dopo aver predisposto una bozza del regolamento medesimo, già sottoposto all'attenzione ed ai suggerimenti di tutta l'avvocatura, e dalla stessa unanimemente condiviso, quanto meno nella impostazione generale.
Tale confronto, necessariamente, si è dovuto interrompere, a seguito della scadenza del Comitato dei Delegati e delle votazioni per il rinnovo dello stesso, avvenute nei giorni dal 9 al 19 settembre.
Ma proprio tale competizione elettorale ha riproposto la problematica.
In particolare due associazioni (l'AIGA e l'Agifor), sostenendo la tesi secondo la quale sin dal 2 febbraio 2013 (data di entrata in vigore della L. 247/2013), tutti gli avvocati iscritti all'Albo sono, parimenti, iscritti alla Cassa, hanno richiesto al Giudice di accedere alla detta tesi e, conseguenzialmente di ammettere al voto per il rinnovo del Comitato dei Delegati, tutti gli avvocati iscritti all'albo e, quindi, anche i 56 mila al di sotto del parametro reddituale.
Il risultato che si è avuto, a conferma dei dubbi e perplessità interpretative manifestate sin dall'inizio, è stato, pur nell'unanime rigetto del ricorso, sia da parte del Giudice monocratico, sia da parte del Giudice Collegiale in sede di reclamo, una diversa e contrapposta visione contenuta nella parte motiva delle ordinanze in menzione.
Ebbene, mentre il giudice monocratico sostiene che "... osta all'interpretazione offerta in ricorso la portata stessa dell'art. 9, in quanto non sarebbe ragionevole considerare iscritto ad una cassa di previdenza alcun soggetto senza prima aver disciplinato le conseguenze di tale iscrizione, con particolare riferimento alla determinazione dei parametri finalizzati all'individuazione degli oneri economici gravanti sugli assicurati, posto che non potrebbe esservi iscrizione alla cassa senza il versamento dei contributi dovuti ...", il Giudice del reclamo sostiene, a contrario, che: "... La formula adottata dall'art. 21, comma 8, della L. 247/2012, appare, invero, pregnante nello stabilire la contestualità dell'iscrizione del professionista, all'albo ed alla Cassa, introducendo un principio di forte novità rispetto al sistema anteatto, ancorché "politicamente" possa certo alimentare dibattiti nel ceto forense. Non sfugge, infatti, che pur prevedendo la stessa novella che la cancellazione dell'albo del professionista, per difetto dei requisiti dell'esercizio professionale non può dipendere dal reddito prodotto, nel contempo sancisce che l'avvocato, solo perché tale, deve versare un contributo previdenziale quantomeno minimo, essendo automaticamente ed in via esclusiva iscritto alla Cassa, ai sensi dell'art. 21 comma 8. Sicché onde sottrarsi a tale onere, potrebbe solo cancellarsi dall'Albo rinunciando alla professione."
Continua, ancora, il Giudice del reclamo, nella articolata motivazione dell'ordinanza, che la mancata individuazione, allo stato, del contributo minimo da versare, (da stabilire con l'emanando regolamento ex art. 21 co. 9), non sarebbe ostativa a ritenere tutti gli avvocati iscritti all'Albo anche iscritti alla Cassa a decorrere dal 2 febbraio 2013, sia perché "... la Cassa potrebbe pur sempre recuperare i contributi nelle more non versati, in base al regolamento poi emanato...", sia, ancora, perché, ad avviso del Giudice del reclamo, "In ogni caso ben potrebbe sopperire la disposizione transitoria dell'art. 65, con la richiesta nelle more ai nuovi iscritti (che non decidano di cancellarsi dall'albo) dei contributi minimi previsti dalla normativa ancora vigente, e salvo conguaglio una volta adottato dalla Cassa il nuovo regolamento ...".
Come può evincersi, le motivazioni contenute nelle richiamate ordinanze, ancorché antitetiche, appaiono, certamente, valide, sensate e ragionevoli. Ma quel che rimane è l'incertezza interpretativa ed i dubbi dell'art. 21 co. 8,9 e 10.
L'Avvocatura nel futuro dovrà decidere se demandare l'interpretazione al Giudice sulla decisione dei vari ricorsi che potranno essere presentati, ovvero demandare la decisione ai loro rappresentanti distrettuali facenti parte del rinnovato Comitato dei Delegati che continuerà il confronto per la redazione ed emanazione del regolamento ex art. 21 co 9, come nei suoi compiti statutari, tenendo conto della realtà economica di 56 mila avvocati che hanno un reddito inferiore a 10.300,00 euro.
Allo stato questi 56 mila colleghi sono: iscritti no, iscritti sì, iscritti ...forse!
Santi Geraci – Cons. d’Amministrazione di C.F. (da cassaforense.it n. 8/13)