mercoledì 18 settembre 2013

Controlli da redditometro al via



Sono state pubblicate dall'Agenzia delle entrate (C.M. del 31.7.2013, n. 24/E),  le linee guida per il nuovo accertamento sintetico (cd. redditometro). In primo luogo viene chiarito che, nella selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, l'Amministrazione finanziaria prenderà in considerazione solo spese e dati certi (presenti in Anagrafe tributaria o nella dichiarazione dei redditi) e non terrà conto, in prima battuta, delle spese medie ISTAT che, pertanto, non verranno prese in considerazione nel calcolo dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito. Tuttavia, dette spese saranno considerate dal fisco in fase di contraddittorio se a seguito dell’invito a comparire per giustificare le incongruenze tra spese sostenute e reddito dichiarato, le informazioni fornite dal contribuente non saranno  soddisfacenti ovvero se il contribuente non si presenta all'incontro fissato dall'agenzia delle Entrate. Maggiore spazio al dialogo, quindi, con un "doppio" contraddittorio tra fisco e contribuenti. Quest’ultimi potranno fin dal primo incontro dimostrare, per esempio, che le spese sostenute sono state finanziate con redditi che l'Agenzia non conosce perché tassati alla fonte o esclusi dalla base imponibile. Se le indicazioni sono esaustive, l'attività di controllo si chiude in questa prima fase. In caso contrario, il contraddittorio prosegue e l'ufficio provvederà a predisporre un invito al contraddittorio attivando la procedura dell'accertamento con adesione che potrà concludersi: i) con l’adesione del contribuente all’accertamento, mediante il pagamento dell’intero importo o della prima rata in caso si optasse per la rateizzazione; ii) con la presentazione del ricorso giurisdizionale, in caso di non avvenuta definizione. Rammentiamo, infine, che, il nuovo redditometro si applica agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati a partire dal 2009, escludendo, di fatto, la possibilità di applicare il nuovo strumento agli anni precedenti, ancorché la recente giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, ritenga possibile l’applicazione del nuovo redditometro ad annualità antecedenti al 2009.