Sono state pubblicate dall'Agenzia delle entrate
(C.M. del 31.7.2013, n. 24/E), le linee
guida per il nuovo accertamento sintetico (cd. redditometro). In primo luogo
viene chiarito che, nella selezione dei contribuenti a maggior rischio di
evasione, l'Amministrazione finanziaria prenderà in considerazione solo spese e
dati certi (presenti in Anagrafe tributaria o nella dichiarazione dei redditi)
e non terrà conto, in prima battuta, delle spese medie ISTAT che, pertanto, non
verranno prese in considerazione nel calcolo dello scostamento tra reddito
dichiarato e reddito ricostruito. Tuttavia, dette spese saranno considerate dal
fisco in fase di contraddittorio se a seguito dell’invito a comparire per
giustificare le incongruenze tra spese sostenute e reddito dichiarato, le
informazioni fornite dal contribuente non saranno soddisfacenti ovvero se il contribuente non
si presenta all'incontro fissato dall'agenzia delle Entrate. Maggiore spazio al
dialogo, quindi, con un "doppio" contraddittorio tra fisco e
contribuenti. Quest’ultimi potranno fin dal primo incontro dimostrare, per
esempio, che le spese sostenute sono state finanziate con redditi che l'Agenzia
non conosce perché tassati alla fonte o esclusi dalla base imponibile. Se le
indicazioni sono esaustive, l'attività di controllo si chiude in questa prima
fase. In caso contrario, il contraddittorio prosegue e l'ufficio provvederà a
predisporre un invito al contraddittorio attivando la procedura
dell'accertamento con adesione che potrà concludersi: i) con l’adesione del
contribuente all’accertamento, mediante il pagamento dell’intero importo o
della prima rata in caso si optasse per la rateizzazione; ii) con la
presentazione del ricorso giurisdizionale, in caso di non avvenuta definizione.
Rammentiamo, infine, che, il nuovo redditometro si applica agli accertamenti
relativi ai redditi dichiarati a partire dal 2009, escludendo, di fatto, la
possibilità di applicare il nuovo strumento agli anni precedenti, ancorché la
recente giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, ritenga possibile
l’applicazione del nuovo redditometro ad annualità antecedenti al 2009.