Valida anche per gli atti successivi la nomina del
difensore fatta senza formalità nel corso di una perquisizione.
A deciderlo è una sentenza della Cassazione (n. 39072
del 23 settembre 2013), con cui i giudici di legittimità hanno accolto il
ricorso dell’indagato contro l’ordinanza del Tribunale che dichiarava
inammissibile l’istanza di riesame presentata dal suo avvocato.
L’uomo, indagato per il reato di pornografia
minorile, aveva effettuato la nomina in sede di perquisizione e i giudici di
merito avevano aderito a quell’orientamento secondo cui la nomina del difensore
di fiducia costituisce atto formale che non ammette equipollenti e per la cui
validità processuale è necessario il rispetto delle forme e modalità indicate
nell’articolo 96, commi 2 e 3, c.p.p., e per questo avevano ritenuto
l’indicazione del difensore effettuata nel corso della
perquisizione anche perché limitata ad uno specifico atto (la perquisizione) e,
conseguentemente, il legale privo di legittimazione in relazione alle
successive attività processuali.
Gli ermellini sono di diverso avviso, e hanno
chiarito che la nomina del difensore, pur se effettuata senza il puntuale
rispetto delle formalità indicate nell’articolo 96 c.p.p., deve ritenersi
valida in presenza di atti inequivoci dai quali possa desumersi che la sia
avvenuta per facta concludentia.
E, con riferimento alla decisione di merito, così
puntualizzano: «andava precisato in modo adeguato il rapporto tra l’atto di
p.g. e l’impugnazione che ne è seguita, non essendo condivisibile il
ragionamento del Tribunale circoscritto alla riferibilità della nomina
esclusivamente alla perquisizione e non anche al successivo sequestro che ne è
seguito; da parte del Tribunale è stato, in modo del tutto contraddittorio,
spedito avviso di deposito dell’ordinanza impugnata proprio dall’avvocato
difensore dell’indagato, quale difensore di fiducia. L’ordinanza va quindi
annullata».
Lucia Nacciarone (da diritto.it del
25.9.2013)