A partire da domani, 20 settembre, partirà l’obbligo
di far precedere la maggior parte delle controversie civili con la mediazione
obbligatoria, eccetto quelle riguardanti le responsabilità civile per
circolazione di veicoli, al tentativo obbligatorio di conciliazione. Dunque la
legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n.69/2013,
domani sarà ufficialmente attiva, ma vediamo nello specifico quali sono le
principali novità nell’ambito della mediazione e cosa cambierà grazie a questo
provvedimento.
L’obbligatorietà è il cardine della pregressa
normativa ed è stata da sempre al centro delle contestazioni dalla maggior
parte degli avvocati fino alla bocciatura da parte Corte Costituzionale per un
evidente eccesso di delega del Decreto Legislativo n. 28/2010. Il Governo,
dunque, ha optato per la reintroduzione dell’istituto mediante un decreto legge
e la relativa legge di conversione per “sanare” il rilievo di eccesso di delega
sanzionato dalla Consulta. C’è di più, ad evidenziare la natura sperimentale
dell’istituto, l’obbligo di mediare sarà in vigore per quattro anni e alla
conclusione del secondo il Ministero della Giustizia dovrà analizzarne i
risultati e le problematiche che ne sono derivate.
Rispetto alle materia per cui la mediazione diventa
una condizione di procedibilità dell’azione civile, due sono le novità: esce
dall’elenco la responsabilità da sinistri stradali, mentre viene aggiunta alla
responsabilità medica quella sanitaria. Riepilogando, ci si deve recare dal
mediatore in caso di contenzioso su: condominio, diritti reali, divisioni,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di
aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e
da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari.
Nell’ambito della competenza territoriale viene
introdotta la norma per cui le parti possono presentare istanza solo presso
organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente compete
per l’eventuale causa.
Due novità, invece, per l’assistenza tecnica agli
avvocati; infatti per le materie che rientrano nell’obbligatorietà, le parti
dovranno essere assistite da un Avvocato durante le sessioni di mediazione.
Tale riforma era stata fortemente invocata dell’Avvocatura. La seconda
innovazione stabilisce che, sia nel caso di procedimento obbligatorio che
facoltativo, l’accordo di conciliazione sottoscritto anche dagli avvocati di tutte
le parti, abbia efficacia di titolo esecutivo senza ulteriori passaggi. In
questa circostanza con la sottoscrizione del testo i legali ne certificano la
conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. In tutti gli altri
casi l’efficacia di titolo esecutivo dell’accordo potrà essere ottenuto
attraverso l’omologa del Presidente del Tribunale competente.
Altro elemento nuovo è che gli avvocati saranno
mediatori di diritto, cioè non avranno bisogno di frequentare lo specifico
corso di 50 ore e superare il relativo test di valutazione. Tuttavia gli
Avvocati iscritti ad Organismo di mediazione dovranno comunque essere
adeguatamente formati in materia di mediazione e intraprendere percorsi di
aggiornamento teorico-pratici.
Quando si opta per il procedimento di mediazione, ci
dovrà essere un incontro preliminare tra le parti ed il mediatore destinato ad
informare le prime della funzione e delle modalità di svolgimento della
procedura e per verificare l’effettiva possibilità di un accordo. Qualora al
primo incontro emerga l’impossibilità di un accordo, nessun compenso è dovuto
all’Organismo di mediazione. La conclusione del primo incontro senza accordo è
sufficiente per avverare la condizione di procedibilità dell’azione.
Nella previgente normativa il Giudice aveva la
facoltà di invitare le parte ad effettuare un tentativo di conciliazione. Con
l’attuale riforma il Giudice, anche in sede di appello, non si limita ad un
invito, ma ha la possibilità di disporre che le parti si rivolgano ad un
Organismo di mediazione per l’espletamento del tentativo. L’assolvimento di
tale disposizione diviene condizione di procedibilità dell’azione anche in sede
di appello.
Il nuovo testo normativo non esalta coloro che hanno
sempre creduto nelle procedure di mediazione/conciliazione e non placa le
critiche di coloro che hanno calorosamente avversato la precedente normativa.
Gli Organismi di mediazione già da tempo si trovano a fronteggiare una
difficile realtà economica divenuta insostenibile dopo la sentenza della
Consulta dell’anno scorso.
Per rendere operativo un Organismo, infatti, è
necessario sostenere importanti spese gestionali come: lo stipendio di almeno
un dipendete a tempo indeterminato, il canone di affitto di una sede per lo
svolgimento dell’attività, una polizza assicurativa, ecc. Considerando le basse
tariffe dei procedimenti di mediazioni, i compensi dei mediatori e la gratuità
ex lege del primo incontro senza accordo, è facile ipotizzare che gli Organismi
privati avranno non poche difficoltà a
sostenersi economicamente.
I Mediatori oramai sanno che la loro attività deve
essere supportata anche da una certa dose di buona volontà e spirito di
sacrificio. Capita molto spesso che mediatori debbano procedere a lunghe e
complesse mediazioni percependo alla fine compensi di qualche decina di euro
lorde. Questo comporta che ad oggi non solo non esista chi possa vivere con
questa attività ma anche che nessuno ne possa avere in riscontro economico
significativo.
Nei primi mesi di vigenza del D.Lgs. 28/2010, in
molti hanno intravisto nella formazione un ambito in cui poter ottenere un
sicuro guadagno. Tuttavia la grande concorrenza non solo di enti privati, ma
anche di Università, Fondazioni, Associazioni senza scopo di lucro, il
diminuire progressivo degli aspiranti mediatori ed in infine la novità
dell’avvocato mediatore di diritto, compromettono l’attività di molti Enti di
formazione.
Ultima, ma fondamentale, protagonista della vicenda è
sicuramente l’Avvocatura che, attraverso i suoi Organi rappresentativi, ha
sempre osteggiato l’obbligatorietà della mediazione. Se alcune posizioni sono
apparse un po’ troppo prevenute, altre sicuramente evidenziavano importati
criticità. Resta da comprendere se questa riforma comporterà un cambio di
giudizio da parte della maggioranza degli Avvocati sulla mediazione civile e
commerciale.
(Da leggioggi.it del 19.9.2013)