mercoledì 5 gennaio 2011

Tribunale Salerno: no alla videosorveglianza nelle aree comuni del condominio


Tribunale Civile Salerno, Ordinanza 14 dicembre 2010

Il Tribunale di Salerno si è pronunciato in ordine alla delibera di installazione di un impianto di videosorveglianza per le aree comuni di un condominio, per finalità di sicurezza e serenità nel godimento delle aree comuni.
Secondo il Giudice "il discorso appare inevitabilmente complicato già a monte, non tanto, quindi, come sostengono contrapponendosi i contendenti, con riferimento all'analisi del profilo passivo del trattamento dei dati, quanto piuttosto con riguardo al riscontro del profilo attivo, vale a dire in ordine alla esatta individuazione del soggetto che possa qualificarsi appropriatamente come "Titolare del trattamento", ex art. 28 d.lg. n. 196 del 2003, invero al titolare soltanto spettando di decidere le finalità e modalità di trattamento dei dati personali. Non è quindi qui decisivo accertare se le modalità di installazione del sistema di videosorveglianza da parte del Condominio resistente possano integrare il delitto di interferenza illecita nella vita privata, ai sensi dell'art. 615-bis c.p., ovvero quindi se l'angolo visuale delle riprese sia opportunamente limitato ai soli spazi pertinenza condominiale (ad esempio, cortili, pianerottoli, scale), e non quindi esteso alle zone di proprietà individuale (ad esempio antistanti l'accesso alle abitazioni dei condomini). Ciò attiene al diverso profilo, esulante dall'ambito ristretto dell'impugnativa di delibera condominiale ex art. 1137 c.c., correlato piuttosto alle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia appunto di interferenze illecite nella vita privata".
Viceversa, "la questione posta dall'impugnativa di delibera in esame è in definitiva se l'installazione dell'impianto di videosorveglianza per il perseguimento di finalità trovi, allo stato della legislazione, il proprio soggetto "Titolare del trattamento" nell'assemblea dei condomini, cui appartenga davvero il potere di decidere le finalità e modalità di trattamento dei dati personali. Fermo restando che nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 dell'Autorità garante è stato previsto che il consenso non sia neppure necessario nel caso in cui il trattamento venga eseguito da parte dei condomini anche per il tramite della relativa amministrazione, purché vengano rispettate le prescrizioni del Codice Privacy, rimane qui da fare la constatazione della finalità extracondominiale perseguita dalle deliberazioni impugnate del 29 giugno 2009 e del 14 dicembre 2009 assunte dal Condominio".
In definitiva, secondo il Giudice "L'assemblea di Condominio non può infatti validamente perseguire, con una deliberazione soggetta al suo fisionomico carattere maggioritario, quella che è la tipica finalità di sicurezza del Titolare del trattamento il quale provveda ad installare un impianto di videosorveglianza, ovvero i "fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro". L'oggetto di una siffatta deliberazione non rientra dunque nei compiti dell'assemblea condominiale. Lo scopo della tutela dell'incolumità delle persone e delle cose dei condomini, cui tende l'impianto di videosorveglianza, esula dalle attribuzioni dell'organo assembleare. L'installazione della videosorveglianza non appare di per sé prestazione finalizzata a servire i beni in comunione, né giova addurre l'innegabile maggior sicurezza che ne deriva allo stabile nel suo complesso, di fronte ad una deliberazione che coinvolge il trattamento di dati personali di cui l'assembla stessa non è affatto titolare, e che è volta ad uno scopo estraneo alle esigenze condominiali, di per sé cioè non rientrante nei poteri dell'assemblea (da Cassazione civile, sez. II 20/04/1993 n. 4631)".

(Da Filodiritto.com del 3.1.2011)